relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto i pareri del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
deliberando secondo la procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) Il 15 aprile 2014 la Commissione ha
adottato una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio ( 3 ). Nella relazione si è concluso che il
regolamento (CE) n. 2201/2003 è uno strumento che funziona in maniera
corretta e ha offerto importanti vantaggi ai cittadini, ma che vi è la
possibilità di migliorare le norme esistenti. Si rendono necessarie
varie modifiche di tale regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno
procedere alla sua rifusione.
(2) IIl presente regolamento stabilisce norme uniformi
sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e
annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie
riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento
internazionale. Facilita la circolazione nell’Unione delle decisioni,
nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, stabilendo disposizioni
relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati
membri. Inoltre, il presente regolamento chiarisce il diritto del
minore di avere la possibilità di esprimere la propria opinione
nell’ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene altresì
disposizioni che integrano la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(«convenzione dell’Aia del 1980») nelle relazioni tra Stati membri. Il
presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la
certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a
garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore
efficienza di tali procedimenti.
(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio
europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse
tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per
l’Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei
rispettivi sistemi giudiziari. L’Unione si prefigge l’obiettivo di
istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle
persone e l’accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo si
dovrebbero rafforzare i diritti delle persone, in particolare i minori,
nelle procedure legali al fine di facilitare la cooperazione tra le
autorità giudiziarie e amministrative e l’esecuzione delle decisioni in
materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È
opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in
materia civile, semplificare l’accesso alla giustizia e migliorare lo
scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.
(4) A tal fine, l’Unione deve adottare, tra l’altro,
misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili
con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon
funzionamento del mercato interno. La nozione di «materie civili»
dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma, conformemente alla
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea
(«Corte di giustizia»). Dovrebbe essere considerata una nozione
autonoma che va interpretata facendo riferimento, in primo luogo, agli
obiettivi e al regime del presente regolamento e, in secondo luogo, ai
principi generali derivanti dal complesso degli ordinamenti giuridici
nazionali. La nozione di «materie civili» dovrebbe pertanto essere
interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto
di vista dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, potrebbero
rientrare nel diritto pubblico. Dovrebbe comprendere, in particolare,
l’insieme delle domande, dei provvedimenti o delle decisioni in materia
di «responsabilità genitoriale» ai sensi del presente regolamento,
conformemente agli obiettivi di quest’ultimo.
(5) L’ambito di applicazione del presente regolamento
riguarda le «materie civili», che comprendono i procedimenti giudiziari
civili e le decisioni che ne derivano, come pure gli atti pubblici e
taluni accordi extragiudiziali in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale. Inoltre, la nozione di «materie civili»
dovrebbe applicarsi alle domande, ai provvedimenti o alle decisioni
nonché agli atti pubblici e a taluni accordi extragiudiziali
concernenti il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia
del 1980 che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e in
conformità dell’articolo 19 di tale convenzione, non sono procedimenti
di merito in materia di responsabilità genitoriale, ma sono
strettamente collegati ad essa e sono oggetto di talune disposizioni
del presente regolamento.
(6) Per agevolare la circolazione delle decisioni
nonché degli atti pubblici e di taluni accordi in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale, è necessario e opportuno
che le norme riguardanti la competenza, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante uno strumento
giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.
(7) Per garantire parità di condizioni a tutti i
minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le
decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure
di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con
procedimenti matrimoniali o altri procedimenti
(8) Tuttavia, dato che l’applicazione delle norme
sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti
matrimoniali, è opportuno disporre di uno strumento unico in materia di
divorzio e in materia di responsabilità genitoriale.
(9) Relativamente alle decisioni di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente
regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo
matrimoniale. Non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di
divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri
provvedimenti accessori ed eventuali. Le decisioni che negano lo
scioglimento del vincolo matrimoniale non dovrebbero essere oggetto
delle sue disposizioni in materia di riconoscimento.
(10) Per quanto attiene ai beni del minore, il
presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di
protezione del minore, vale a dire alla designazione e alle funzioni di
una persona o un ente aventi la responsabilità di gestire i beni del
minore o che lo rappresentino o assistano e alle misure relative
all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del
minore. In tale contesto e a titolo d’esempio, il presente regolamento
dovrebbe applicarsi ai casi nei quali l’oggetto del procedimento è la
designazione di una persona o ente che amministri i beni del minore. Le
misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione
dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal
regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
4 ). Tuttavia, in tali casi dovrebbe essere possibile applicare le
disposizioni del presente regolamento riguardanti la competenza per le
questioni incidentali.
(11) Qualsiasi tipo di collocamento di un minore in
affidamento presso una famiglia, ossia, conformemente al diritto e alle
procedure nazionali, presso una o più persone fisiche, o in un
istituto, ad esempio in un orfanotrofio o in una comunità per minori,
in un altro Stato membro dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione
del presente regolamento, a meno che non sia espressamente escluso,
come ad esempio nel caso del collocamento in vista dell’adozione, il
collocamento presso un genitore o, se del caso, presso un altro
prossimo congiunto dichiarato dallo Stato membro di accoglienza. Di
conseguenza, dovrebbero essere inclusi anche i «collocamenti a fini
educativi» disposti da un’autorità giurisdizionale o organizzati da
un’autorità competente con il consenso dei genitori o del minore o su
loro richiesta a seguito di comportamenti devianti del minore. Dovrebbe
essere escluso solo un collocamento — sia esso di carattere educativo o
punitivo — disposto o organizzato a seguito di un atto del minore che,
se commesso da un adulto, potrebbe costituire un fatto punibile ai
sensi del diritto penale nazionale, indipendentemente dal fatto che nel
caso di specie ciò possa condurre o meno a una condanna.
(12) ÈIl presente regolamento non dovrebbe applicarsi
né alla filiazione, poiché questa è una questione distinta
dall’attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre
questioni connesse con lo stato delle persone.
(13) Le obbligazioni alimentari sono escluse
dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto sono già
disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ( 5 ). Oltre
alle autorità giurisdizionali del luogo in cui il convenuto o il
creditore risiede abitualmente, le autorità giurisdizionali competenti
in materia matrimoniale ai sensi del presente regolamento dovrebbero in
genere essere competenti a decidere in materia di obbligazioni
alimentari accessorie tra coniugi o ex coniugi in applicazione
dell’articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Le autorità
giurisdizionali competenti in materia di responsabilità genitoriale ai
sensi del presente regolamento sono in genere competenti a decidere in
materia di obbligazioni alimentari accessorie nei confronti dei figli
in applicazione dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.
(14) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di
giustizia, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe
attribuire un significato ampio, che comprenda anche autorità
amministrative o altre autorità, quali i notai, che talvolta esercitano
funzioni giudiziarie in materia matrimoniale o in materia di
responsabilità genitoriale. Qualsiasi accordo approvato dall’autorità
giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato
conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere
riconosciuto o eseguito in quanto «decisione». Altri accordi che
producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a
seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica o di un’altra
autorità a tal fine comunicata alla Commissione da uno Stato membro
dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente
alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi
contenute nel presente regolamento. Il regolamento non dovrebbe
consentire la libera circolazione di accordi meramente privati.
Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una
decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da
un’autorità pubblica a tal fine competente. Tali autorità pubbliche
potrebbero comprendere un notaio che registra l’accordo, anche
nell’esercizio della libera professione.
(15) In relazione agli «atti pubblici», nel presente
regolamento il termine «autorizzazione» va interpretato in maniera
autonoma conformemente alla definizione di «atto pubblico» utilizzata
orizzontalmente in altri strumenti dell’Unione e alla luce degli
obiettivi del presente regolamento.
(16) Anche se i procedimenti in materia di ritorno ai
sensi della convenzione dell’Aia del 1980 non sono procedimenti di
merito in materia di responsabilità genitoriale, le decisioni che
dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia
del 1980 dovrebbero essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione a
norma del capo IV del presente regolamento laddove debbano essere
eseguite in un altro Stato membro a motivo di un’ulteriore sottrazione
avvenuta dopo che era stato disposto il ritorno. Ciò lascia
impregiudicata la possibilità di avviare, relativamente all’ulteriore
sottrazione, un nuovo procedimento di ritorno del minore ai sensi della
convenzione dell’Aia del 1980. Inoltre, il presente regolamento
dovrebbe continuare ad applicarsi ad altri aspetti in situazioni di
trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, ad esempio le
disposizioni in materia di competenza applicabili all’autorità
giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale e le
disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione applicabili ai
provvedimenti disposti da tale autorità giurisdizionale.
(17) Il presente regolamento, analogamente alla
convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza
giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione
e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure
di protezione dei minori («convenzione dell’Aia del 1996»), dovrebbe
applicarsi a tutti i minori fino al raggiungimento dell’età di 18 anni,
anche nei casi in cui abbiano acquisito la capacità di agire, prima di
tale età in virtù della legge che disciplina il loro stato personale,
ad esempio tramite emancipazione per matrimonio. Ciò dovrebbe
consentire di evitare una sovrapposizione con l’ambito di applicazione
della Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione
internazionale degli adulti, che si applica alle persone a partire
dall’età di 18 anni, e al contempo di evitare vuoti tra i due
strumenti. La convenzione dell’Aia del 1980 e, di conseguenza, il capo
III del presente regolamento, che integra l’applicazione della
convenzione dell’Aia del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri che ne
sono parti, dovrebbero continuare ad applicarsi ai minori fino al
raggiungimento dell’età di 16 anni.
(18) Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe
ritenere che una persona sia titolare del «diritto di affidamento»
nelle situazioni in cui, in forza di una decisione, della legge o di un
accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il
minore ha la residenza abituale, uno dei titolari della responsabilità
genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il
consenso di detta persona, indipendentemente dai termini utilizzati nel
diritto nazionale. In alcuni sistemi giuridici in cui si mantiene l’uso
dei termini «affidamento» e «visita», il genitore non affidatario
potrebbe in effetti mantenere responsabilità importanti relativamente
alle decisioni concernenti il minore che vanno oltre il mero diritto di
visita.
(19) Le regole di competenza in materia di
responsabilità genitoriale si informano all’interesse superiore del
minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni
riferimento all’interesse superiore del minore dovrebbe essere
interpretato alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea («Carta») e della Convenzione delle
Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
(«Convenzione ONU sui diritti del fanciullo») come recepiti
nell’ordinamento e nelle procedure nazionali.
(20) Al fine di salvaguardare l’interesse superiore del
minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in
base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza
giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore
risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al
presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della
residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della
responsabilità genitoriale.
(21) IQualora non siano ancora pendenti
procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e la residenza
abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la
competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la
prossimità. Per i procedimenti già pendenti, la certezza giuridica e
l’efficienza della giustizia giustificano il mantenimento di tale
competenza fintantoché detti procedimenti non abbiano condotto a una
decisione definitiva o siano altrimenti conclusi. L’autorità
giurisdizionale dinanzi alla quale pende un procedimento dovrebbe
tuttavia avere la facoltà, in talune circostanze, di trasferire la
competenza allo Stato membro in cui il minore vive a seguito di un
trasferimento legittimo.
(22) Nei casi di trasferimento illecito o mancato
ritorno di un minore, e fatta salva un’eventuale scelta del foro a
norma del presente regolamento, le autorità giurisdizionali dello Stato
membro in cui il minore risiede abitualmente dovrebbero mantenere la
loro competenza fino a quando non sia stata stabilita una nuova
residenza abituale in un altro Stato membro e non siano soddisfatte
specifiche condizioni. Gli Stati membri che hanno concentrato la
competenza dovrebbero considerare la possibilità di consentire
all’autorità giurisdizionale investita della domanda di ritorno ai
sensi della convenzione dell’Aia del 1980 di esercitare anche la
competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente
regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti
abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno.
Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il
ritorno del minore. In caso di accordo contro il ritorno, il minore
dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e
la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in
tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza
abituale del minore.
(23) A condizioni specifiche stabilite dal presente
regolamento, dovrebbe esser possibile radicare la competenza in materia
di responsabilità genitoriale nello Stato membro in cui tra i genitori
è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il
minore ha un legame sostanziale e che le parti abbiano concordato
preventivamente, al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale, o accettato espressamente nel corso del procedimento,
anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro, a
condizione che l’esercizio di tale competenza risponda all’interesse
superiore del minore. Secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del
diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del
procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di
tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto
l’opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai
genitori del minore in questione successivamente alla data in cui
l’autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al
riconoscimento dell’accettazione della proroga di competenza ad opera
di tutte le parti del procedimento in detta data. Prima di esercitare
la propria competenza sulla base di un accordo sulla scelta del foro o
di un’accettazione della stessa, l’autorità giurisdizionale dovrebbe
esaminare se tale accordo o accettazione si basi su una scelta libera e
informata delle parti interessate e non sia dovuto al fatto che una
parte sfrutti la situazione difficile o la posizione di debolezza
dell’altra parte. L’accettazione della competenza nel corso del
procedimento dovrebbe essere messa agli atti dall’autorità
giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali.
(24) La competenza oggetto di accordo o accettazione
dovrebbe cessare, salvo diverso accordo tra le parti, non appena la
decisione relativa al procedimento in materia di responsabilità
genitoriale non sia più soggetta a impugnazione ordinaria o il
procedimento sia stato concluso per un’altra ragione, in modo che sia
rispettato il principio della prossimità in nuovi procedimenti futuri.
(25) Qualora non sia possibile stabilire la residenza
abituale del minore né determinare la competenza sulla base di un
accordo relativo alla scelta del foro, dovrebbero essere competenti le
autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore.
Tale regola basata sulla presenza dovrebbe applicarsi altresì ai minori
rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale a causa di
disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale. Alla luce
del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 52,
paragrafo 2, della convenzione dell’Aia del 1996, tale norma di
competenza dovrebbe tuttavia applicarsi solo ai minori che risiedevano
abitualmente in uno Stato membro prima dello sfollamento. Se prima
dello sfollamento il minore risiedeva abitualmente in un paese terzo,
si dovrebbe applicare la norma di competenza relativa ai minori
rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale di cui alla
convenzione dell’Aia del 1996.
(26) In circostanze eccezionali, l’autorità
giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore
potrebbe non essere l’autorità giurisdizionale più appropriata per
trattare il caso. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, e
senza essere soggetta ad alcun obbligo in questo senso, l’autorità
giurisdizionale competente dovrebbe poter trasferire la propria
competenza in un determinato caso a un’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro se tale autorità giurisdizionale è più indicata a
valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico. Secondo
la giurisprudenza della Corte di giustizia, il trasferimento della
competenza in materia di responsabilità genitoriale da parte di
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere
effettuato unicamente in favore di un’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro con cui il minore interessato abbia un «legame
particolare». Il presente regolamento dovrebbe recare un elenco
esaustivo degli elementi determinanti di tale «legame particolare».
L’autorità giurisdizionale competente dovrebbe presentare la richiesta
all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro solo qualora la
sua precedente decisione di sospendere il procedimento e richiedere un
trasferimento di competenza sia passata in giudicato, laddove detta
decisione sia impugnabile ai sensi del diritto nazionale.
(27) In circostanze eccezionali e tenuto conto
dell’interesse superiore del minore nel caso specifico, l’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro non competente a norma del presente
regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del
presente regolamento, dovrebbe poter richiedere un trasferimento di
competenza all’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro
di residenza abituale del minore. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere
consentito nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del
minore. La determinazione di tale specifica autorità giurisdizionale
competente dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro
destinatario della richiesta.
(28) Un trasferimento di competenza, sia esso
richiesto da un’autorità giurisdizionale che intenda trasferire la
propria competenza o da un’autorità giurisdizionale che intenda
ottenere la competenza, dovrebbe produrre effetti solo per il caso
specifico per il quale è effettuato. Una volta terminato il
procedimento per il quale è stato richiesto e concesso il trasferimento
di competenza, quest’ultimo non dovrebbe produrre effetti per
procedimenti futuri.
(29) Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno
Stato membro sia competente ai sensi del presente regolamento, la
competenza, in ciascuno Stato membro, dovrebbe essere determinata dalla
legge di tale Stato membro. L’espressione «legge di tale Stato membro»
dovrebbe includere gli strumenti internazionali in vigore nello Stato
membro in questione.
(30) Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che
le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non competenti a
conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti
provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, relativi alla persona o
ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali
provvedimenti non dovrebbero essere riconosciuti né eseguiti in alcun
altro Stato membro ai sensi del presente regolamento, ad eccezione dei
provvedimenti adottati per proteggere il minore dal grave rischio di
cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione
dell’Aia del 1980.I provvedimenti adottati per proteggere il minore da
tale rischio dovrebbero restare in vigore fino a quando un’autorità
giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore non
adotti i provvedimenti che ritiene appropriati. Allorché lo renda
necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, l’autorità
giurisdizionale dovrebbe comunicare, direttamente o tramite le autorità
centrali, i provvedimenti adottati all’autorità giurisdizionale dello
Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente
regolamento. La mancata comunicazione di tali informazioni non dovrebbe
tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del
provvedimento.
(31) Un’autorità giurisdizionale competente solo per i
provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che sia
investita di una domanda di merito dovrebbe dichiarare d’ufficio la
propria incompetenza se l’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente
regolamento.
(32) Se l’esito di un procedimento pendente davanti a
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi
del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione
incidentale rientrante nell’ambito di applicazione del presente
regolamento, le autorità giurisdizionali di quello Stato membro non
dovrebbe essere impedito di pronunciarsi su tale questione. Pertanto,
se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa
a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare
un tutore ad litem che rappresenti il minore nel procedimento, lo Stato
membro competente per la controversia relativa alla successione
dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento pendente,
indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di
responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. Una
pronuncia in tal senso dovrebbe produrre effetti solo nel procedimento
per cui è stata resa.
(33) Se la validità di un atto giuridico compiuto o da
compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento
successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
richiede l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità
giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale in tale Stato membro
dovrebbe avere la facoltà di decidere se autorizzare o approvare tale
atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente
regolamento. L’espressione «atto giuridico» dovrebbe includere, per
esempio, l’accettazione o il rifiuto della successione oppure un
accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell’eredità.
(34) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare
l’applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di
immunità diplomatica. Se la competenza ai sensi del presente
regolamento non può essere esercitata a causa di una immunità
diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe
essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata
non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.
(35) Il presente regolamento stabilisce il momento in
cui un ’autorità giurisdizionale si considera adita ai fini del
presente regolamento. Alla luce dei due diversi sistemi in essere negli
Stati membri, che prevedono che la domanda giudiziale sia prima
notificata o comunicata al convenuto oppure che sia prima depositata
presso l’autorità giurisdizionale, il compimento del primo passo
previsto dal diritto nazionale dovrebbe essere sufficiente, purché
successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure
cui era tenuto a norma del diritto nazionale affinché fosse compiuto il
secondo passo. Data l’importanza crescente della mediazione e di altri
metodi di risoluzione alternativa delle controversie, anche durante il
procedimento giudiziario, conformemente alla giurisprudenza della Corte
di giustizia, un’autorità giurisdizionale dovrebbe altresì considerarsi
adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono
depositati presso l’autorità giurisdizionale nei casi in cui il
procedimento sia stato nel frattempo sospeso allo scopo di trovare una
composizione amichevole, su richiesta della parte che ha promosso il
procedimento, senza che la domanda giudiziale sia ancora stata
notificata o comunicata al convenuto e senza che quest’ultimo sia stato
messo a conoscenza del procedimento o vi abbia partecipato in qualsiasi
modo, purché successivamente la parte che ha promosso il procedimento
non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché
fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di
litispendenza la data di avvio di una procedura obbligatoria di
conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione nazionale dovrebbe
essere ritenuta la data in cui un’«autorità giurisdizionale» è
considerata adita.
(36) È opportuno che la notificazione o
comunicazione degli atti relativi a un procedimento proposto a norma
del presente regolamento sia disciplinata dal regolamento (CE) n.
1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
(37) L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
investita di una controversia per la quale il presente regolamento non
prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale
un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a
conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dovrebbe
dichiarare d’ufficio la propria incompetenza. Tuttavia, l’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro con cui il minore ha un legame
particolare ai sensi del presente regolamento dovrebbe avere la
facoltà, ma non l’obbligo, di richiedere un trasferimento di competenza
a norma del presente regolamento.
(38) Il funzionamento armonioso della giustizia
presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di
procedimenti paralleli e che non siano emesse, in Stati membri diversi,
decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un
meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e
di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è
opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente.
Ai fini del presente regolamento, tale momento dovrebbe essere definito
in modo autonomo. Tuttavia, al fine di migliorare l’efficacia degli
accordi esclusivi di scelta del foro, le disposizioni del presente
regolamento in materia di litispendenza non dovrebbero rappresentare un
ostacolo qualora i genitori conferiscano competenza esclusiva alle
autorità giurisdizionali di uno Stato membro.
(39) I procedimenti in materia di responsabilità
genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in
materia di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980
dovrebbero, quale principio di base, dare al minore oggetto del
procedimento e capace di discernimento, conformemente alla
giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed
effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale
opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della
valutazione dell’interesse superiore del minore. La possibilità del
minore di esprimere liberamente la propria opinione conformemente
all’articolo 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell’articolo 12
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è
importante ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
Tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure
nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi
ascolterà il minore e le modalità dell’audizione. Di conseguenza, il
presente regolamento non dovrebbe essere finalizzato a stabilire se il
minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un
consulente tecnico che riferisca poi all’autorità giurisdizionale,
ovvero se il minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro
luogo o con altri mezzi. Inoltre, pur rimanendo un diritto del minore,
l’audizione di quest’ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma
deve essere valutata tenendo conto dell’interesse superiore del minore,
per esempio nei casi in cui esiste un accordo tra le parti.
Benché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’articolo
24 della Carta e il regolamento (CE) n. 2201/2003 non facciano obbligo
all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine di
raccogliere l’opinione del minore in ogni caso mediante audizione,
lasciandole quindi un certo margine discrezionale, la giurisprudenza
prevede anche che, laddove tale autorità giurisdizionale decida di dare
al minore la possibilità di essere ascoltato, è necessario che essa
adotti tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione,
tenendo conto dell’interesse superiore del minore e delle circostanze
di ogni singolo caso, allo scopo di garantire l’efficacia di tali
disposizioni e di dare al minore la possibilità concreta ed effettiva
di esprimere la propria opinione. Nella misura del possibile e tenendo
sempre conto dell’interesse superiore del minore, l’autorità
giurisdizionale dello Stato membro di origine dovrebbe avvalersi di
tutti i mezzi a sua disposizione previsti dal diritto nazionale nonché
degli strumenti specifici della cooperazione giudiziaria
internazionale, compresi, ove opportuno, quelli previsti dal
regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ( 7 ).
(40) In caso di trasferimento illecito o mancato
ritorno del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno, e
a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione
dell’Aia del 1980, come integrata dal presente regolamento, in
particolare il capo III.
(41) Affinché i procedimenti di ritorno ai sensi della
convenzione dell’Aia del 1980 si concludano quanto prima, gli Stati
membri dovrebbero prendere in esame, coerentemente con la rispettiva
struttura giudiziaria nazionale, l’eventualità di concentrare la
competenza per tali procedimenti in un numero quanto più limitato
possibile di autorità giurisdizionali. La competenza per le cause di
sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un’unica autorità
giurisdizionale per l’intero paese o in un numero limitato di autorità
giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità
giurisdizionali dell’impugnazione e concentrando la competenza per le
cause di sottrazione internazionale di minori in un’autorità
giurisdizionale di primo grado all’interno di ogni circoscrizione di
corte di appello.
(42) Nei procedimenti di ritorno ai sensi della
convenzione dell’Aia del 1980 gli organi giurisdizionali di ogni grado
dovrebbero rendere la loro decisione entro sei settimane, salvo
impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Il ricorso a mezzi di
risoluzione alternativa delle controversie non dovrebbe di per sé
considerarsi una circostanza eccezionale che consenta di superare detto
termine. Tuttavia, potrebbero sorgere circostanze eccezionali durante
il ricorso a tali mezzi o a motivo degli stessi. Per un’autorità
giurisdizionale di primo grado il termine dovrebbe decorrere dal
momento in cui esso è adita. Per un’autorità giurisdizionale di grado
superiore esso dovrebbe decorrere dal momento in cui sono state
espletate tutte le fasi procedurali richieste. Tali fasi potrebbero
includere, a seconda dell’ordinamento giuridico interessato, la
notificazione o la comunicazione al convenuto dell’atto di impugnazione
nello Stato membro in cui è situata l’autorità giurisdizionale o in un
altro Stato membro, la trasmissione del fascicolo e dell’atto di
impugnazione all’autorità giurisdizionale dell’impugnazione negli Stati
membri in cui l’impugnazione deve essere proposta davanti all’autorità
giurisdizionale la cui decisione è impugnata, o un’istanza di parte ai
fini della convocazione di un’audizione, se prescritta dal diritto
nazionale. Gli Stati membri dovrebbero altresì considerare
l’opportunità di limitare a uno il numero di impugnazioni possibili
avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai
sensi della convenzione dell’Aia del 1980.
(43) In tutte le cause riguardanti un minore, in
particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le
autorità giurisdizionali dovrebbero considerare la possibilità di
giungere a una risoluzione ricorrendo alla mediazione e altri mezzi
appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle
strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie
transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi
non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del
procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.
Inoltre, la mediazione potrebbe non sempre essere appropriata, specie
nei casi di violenza domestica. Qualora, nel corso di un procedimento
di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, i genitori
raggiungano un accordo a favore o contro il ritorno del minore, e anche
su questioni legate alla responsabilità genitoriale, il presente
regolamento dovrebbe in talune circostanze permettere loro di convenire
che l’autorità giurisdizionale adita ai sensi della convenzione
dell’Aia del 1980 sia competente a conferire effetti giuridici
vincolanti al loro accordo, integrandolo in una decisione, approvandolo
o utilizzando qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto e dalle
procedure nazionali. Gli Stati membri che hanno concentrato la
competenza dovrebbero pertanto considerare la possibilità di consentire
all’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai
sensi della convenzione dell’Aia del 1980 di esercitare anche la
competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente
regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti
abbiano raggiunto un accordo nel corso di tale procedimento di ritorno.
(44) L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in
cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbe
avere la possibilità di negarne il ritorno in casi precisi, debitamente
motivati, come consentito dalla convenzione dell’Aia del 1980. Prima di
procedere in tal senso, essa dovrebbe esaminare se siano stati attuati
o possano essere adottati provvedimenti cautelari appropriati per
proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo
comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.
(45) Un’autorità giurisdizionale che consideri
l’eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore
unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), della
convenzione dell’Aia del 1980 non dovrebbe rifiutarsi di disporre il
ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince,
o se l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta, che sono
state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore
dopo il suo ritorno. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, un
provvedimento giudiziario dello Stato membro in cui il minore dovrebbe
far ritorno che vieti all’istante di avvicinarsi al minore, un
provvedimento provvisorio, inclusi i provvedimenti cautelari, di quello
Stato membro che consenta al minore di restare con il genitore
sottrattore che ne ha l’affidamento effettivo fino a quando non sia
adottata una decisione di merito relativa al diritto di affidamento in
quello Stato membro dopo il ritorno, o la dimostrazione della
disponibilità di strutture mediche per un minore bisognoso di cure. Il
tipo di misura adeguato nel caso specifico dovrebbe dipendere dal grave
rischio concreto cui il minore sarebbe verosimilmente esposto in caso
di suo ritorno in assenza di tali misure. L’autorità giurisdizionale
che intenda accertare se siano state previste misure adeguate dovrebbe
innanzi tutto fare affidamento sulle parti e, ove necessario e
appropriato, richiedere l’assistenza delle autorità centrali o delle
reti di giudici, in particolare nell’ambito della rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione
2001/470/CE del Consiglio ( 8 ) e della rete internazionale dei giudici
dell’Aia.
(46) Se del caso, nel disporre il ritorno del
minore, l’autorità giurisdizionale dovrebbe poter disporre i
provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi
del presente regolamento che ritiene necessari per proteggere il minore
dal grave rischio di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a
pericoli fisici o psichici che avrebbe altrimenti comportato il diniego
del ritorno. Tali provvedimenti provvisori e la loro circolazione non
dovrebbero ritardare i procedimenti di ritorno ai sensi della
convenzione dell’Aia del 1980 o minare la delimitazione di competenza
tra l’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno
ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e l’autorità
giurisdizionale con competenza di merito in materia di responsabilità
genitoriale a norma del presente regolamento. Se necessario, l’autorità
giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della
convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbe consultarsi con l’autorità
giurisdizionale o le autorità competenti dello Stato membro in cui il
minore risiede abitualmente, con l’assistenza delle autorità centrali o
delle reti di giudici, in particolare nell’ambito della rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale e della rete
internazionale dei giudici dell’Aia. Tali provvedimenti dovrebbero
essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri,
compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente
regolamento, fino a quando un’autorità giurisdizionale di un tale Stato
membro non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati. Tali
provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari,
potrebbero, ad esempio, prevedere che il minore debba continuare a
risiedere con l’effettivo affidatario o stabilire il modo in cui
dovrebbero essere intrattenuti i contatti con il minore dopo il suo
ritorno fino a quando l’autorità giurisdizionale della residenza
abituale del minore non abbia adottato i provvedimenti che ritiene
appropriati. Ciò non dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni o
provvedimenti dell’autorità giurisdizionale della residenza abituale
adottati dopo il ritorno del minore.
(47) Dovrebbe essere possibile che la decisione che
dispone il ritorno del minore sia dichiarata provvisoriamente
esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del
minore prima della decisione sull’impugnazione sia richiesto
dall’interesse superiore del minore. Il diritto nazionale può precisare
quale autorità giurisdizionale può dichiarare provvisoriamente
esecutiva la decisione.
(48) Qualora l’autorità giurisdizionale dello Stato
membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente
decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione
dell’Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito
riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell’Aia del 1980
su cui si fonda il diniego. Una simile decisione di diniego, sia essa
passata in giudicato o ancora soggetta ad impugnazione, potrebbe
tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un
procedimento di affidamento dall’autorità giurisdizionale dello Stato
membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento
illecito o mancato ritorno. Nel corso di tale procedimento dovrebbero
essere esaminate approfonditamente tutte le circostanze, fra cui, ma
non solo, il comportamento dei genitori, tenendo conto dell’interesse
superiore del minore. Se la conseguente decisione di merito sul diritto
di affidamento dovesse comportare il ritorno del minore, quest’ultimo
dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti
particolari per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in
altri Stati membri.
(49) L’autorità giurisdizionale che nega il ritorno
del minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b),
o all’articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della
convenzione dell’Aia del 1980, dovrebbe rilasciare d’ufficio un
certificato utilizzando il modello appropriato di cui al presente
regolamento. Scopo del certificato è informare le parti in merito alla
possibilità di investire un’autorità giurisdizionale dello Stato membro
in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del
suo trasferimento illecito o mancato ritorno, entro tre mesi dalla
notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, di una
domanda di merito relativa al diritto di affidamento, oppure, qualora
tale autorità giurisdizionale ne sia già investita, di comunicarle i
documenti pertinenti relativi al procedimento di ritorno.
(50) Qualora un procedimento di merito relativo al
diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il
minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo
trasferimento illecito o mancato ritorno nel momento in cui un’autorità
giurisdizionale investita di una domanda di ritorno ai sensi della
convenzione dell’Aia del 1980 nega il ritorno del minore unicamente in
base all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13,
secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell’Aia
del 1980, l’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del
minore dovrebbe, se è al corrente di tale procedimento relativo al
diritto di affidamento, trasmettere all’autorità giurisdizionale
investita del procedimento sul diritto di affidamento, entro un mese
dalla sua decisione, una copia della decisione, il certificato
appropriato e, se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale
delle udienze, nonché qualsiasi altro documento reputi pertinente. Per
«qualsiasi altro documento reputi pertinente» si dovrebbero intendere i
documenti contenenti informazioni che potrebbero influire sull’esito
del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, se tali
informazioni non sono già contenute nella stessa decisione che nega il
ritorno.
(51) Qualora nessun procedimento di merito relativo
al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il
minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo
trasferimento illecito o mancato ritorno e una parte adisca un’autorità
giurisdizionale di quello Stato membro entro tre mesi dalla data di
notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, la
parte in questione dovrebbe presentare all’autorità giurisdizionale
investita della domanda di merito relativa al diritto di affidamento
una copia della decisione di diniego del ritorno del minore ai sensi
della convenzione dell’Aia del 1980, il certificato appropriato e, se
del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze. Ciò
non preclude all’autorità giurisdizionale adita la possibilità di
chiedere qualsiasi ulteriore documento reputi pertinente, contenente
informazioni che potrebbero influire sull’esito del procedimento di
merito relativo al diritto di affidamento, se tali informazioni non
sono già contenute nella stessa decisione che nega il ritorno.
(52) Se l’autorità giurisdizionale competente a
conoscere del merito del diritto di affidamento è stata adita da una
parte entro tre mesi dalla notificazione della decisione che nega il
ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o se un
procedimento di affidamento era già pendente dinanzi a tale autorità
giurisdizionale nel momento in cui essa ha ricevuto detta decisione
dall’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore,
qualsiasi decisione risultante dal procedimento di merito relativo al
diritto di affidamento che implichi il ritorno del minore nel
summenzionato Stato membro dovrebbe essere esecutiva in qualsiasi altro
Stato membro a norma del capo IV, sezione 2, del presente regolamento,
senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e
senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Tale regola
dovrebbe applicarsi salvo se e nella misura in cui sia dichiarata
l’incompatibilità con una decisione successiva in materia di
responsabilità genitoriale riguardante lo stesso minore, a condizione
che sia stato rilasciato un certificato per «decisioni privilegiate» in
relazione alla decisione sul merito del diritto di affidamento che
comporta il ritorno del minore. Se l’autorità giurisdizionale
competente a conoscere del merito del diritto di affidamento è adita
dopo la scadenza del termine di tre mesi, o se non sono soddisfatte le
condizioni per il rilascio di un certificato per decisioni
privilegiate, la risultante decisione di merito sul diritto di
affidamento dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita negli altri Stati
membri a norma del capo IV, sezione 1, del presente regolamento.
(53) Fatti salvi gli altri strumenti dell’Unione, se
non è possibile sentire una parte o un minore personalmente, e se sono
disponibili i mezzi tecnici, l’autorità giurisdizionale può valutare la
possibilità di tenere un’audizione in videoconferenza o con altre
tecnologie di comunicazione, a meno che, tenuto conto delle circostanze
particolari del caso, l’utilizzo di siffatte tecnologie non sia idoneo
ai fini del corretto svolgimento del procedimento.
(54) La fiducia reciproca nell’amministrazione della
giustizia nell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni
in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale rese
in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati
membri senza che siano necessarie procedure di riconoscimento. In
particolare, quando ricevono una decisione resa in un altro Stato
membro che sancisce il divorzio, la separazione personale o
l’annullamento del matrimonio e che non può più essere impugnata nello
Stato membro d’origine, le autorità competenti dello Stato membro
richiesto dovrebbero riconoscere la decisione ope legis, senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, e aggiornare
di conseguenza le iscrizioni nello stato civile. Spetta al diritto
nazionale stabilire se i motivi di diniego possano essere invocati da
una parte o d’ufficio secondo quanto previsto dal diritto nazionale.
Ciò non preclude alle parti interessate la possibilità di chiedere, ai
sensi del presente regolamento, una decisione attestante l’assenza dei
motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento.
Dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro in cui è
effettuata tale richiesta stabilire chi può essere considerato parte
interessata avente il diritto di effettuarla.
(55) Il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni,
atti pubblici e accordi resi in uno Stato membro dovrebbero fondarsi
sul principio della fiducia reciproca. Pertanto, i motivi di non
riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce
dell’obiettivo alla base del presente regolamento, ossia facilitare il
riconoscimento e l’esecuzione e proteggere efficacemente l’interesse
superiore del minore.
(56) Il riconoscimento di una decisione dovrebbe
essere negato solo in presenza di uno o più motivi di diniego del
riconoscimento di cui al presente regolamento. L’elenco dei motivi di
diniego del riconoscimento nel presente regolamento è tassativo. Non
dovrebbe essere possibile invocare motivi di diniego che non sono
elencati nel presente regolamento quali, per esempio, una violazione
della regola della litispendenza. In materia di responsabilità
genitoriale, una decisione successiva sostituisce sempre una decisione
anteriore con effetti per il futuro nella misura in cui esse siano
incompatibili.
(57) Per quanto riguarda la possibilità data a un
minore di esprimere la propria opinione, dovrebbe spettare all’autorità
giurisdizionale d’origine stabilire le modalità appropriate per
l’audizione del minore. Pertanto, non dovrebbe esse possibile negare il
riconoscimento di una decisione per il solo motivo che le modalità di
audizione del minore applicate dall’autorità giurisdizionale d’origine
sono diverse da quelle che utilizzerebbe l’autorità giurisdizionale
dello Stato membro di riconoscimento. Lo Stato membro in cui il è
invocato il riconoscimento non dovrebbe negare il riconoscimento se si
applica una delle eccezioni a questo specifico motivo di diniego
ammesse dal presente regolamento. Per effetto di tali eccezioni,
un’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione non
dovrebbe poter rifiutare di eseguire una decisione per il solo motivo
che al minore non è stata data la possibilità di esprimere la propria
opinione, tenuto conto del suo interesse superiore, se il procedimento
riguardava esclusivamente i beni del minore e a condizione che la
concessione di tale possibilità non fosse necessaria alla luce
dell’oggetto del procedimento, o nel caso in cui sussistano seri motivi
in considerazione, in particolare, dell’urgenza del caso. Tali seri
motivi potrebbero essere dati, ad esempio, in caso di esistenza di un
pericolo imminente per l’integrità fisica e psichica o per la vita del
minore, per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio
che tale pericolo si concretizzi.
(58) Inoltre, l’obiettivo di ridurre la durata e i
costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori
giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività ola
registrazione ai fini dell’esecuzione, se del caso, che precede
l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione per tutte le decisioni
in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n.
2201/2003 abolisce questo requisito solo per determinate decisioni che
accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che
comportano il ritorno di un minore, il presente regolamento lo dovrebbe
abolire per quanto riguarda l’esecuzione transfrontaliera di tutte le
decisioni in materia di responsabilità genitoriale pur mantenendo un
trattamento ancora più favorevole per determinate decisioni che
accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che
comportano il ritorno di un minore. Di conseguenza, fatto salvo il
presente regolamento, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale
di un qualsiasi altro Stato membro dovrebbe essere trattata come se
fosse stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione.
(59) Quando sono disposti provvedimenti provvisori,
inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità competente a
conoscere del merito, dovrebbe esserne assicurata la circolazione a
norma del presente regolamento. Tuttavia, i provvedimenti provvisori,
inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità
giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire
non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente
regolamento a meno che la decisione contenente il provvedimento sia
stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione. Ciò
non dovrebbe ostare a che tali provvedimenti siano riconosciuti ed
eseguiti a norma del diritto nazionale. Quando sono adottati
provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte
di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente
a conoscere del merito, la loro circolazione dovrebbe essere limitata,
a norma del presente regolamento, ai provvedimenti adottati in casi di
sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal
grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della
convenzione dell’Aia del 1980. Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi
fino a quando un ’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento non
abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati.
(60) Poiché i procedimenti di esecuzione potrebbero
essere di natura giudiziale o extragiudiziale a seconda del diritto
nazionale, le «autorità competenti per l’esecuzione» potrebbero
comprendere autorità giurisdizionali, ufficiali giudiziari e tutte le
altre autorità stabilite dal diritto nazionale. Quando nel presente
regolamento oltre alle autorità competenti per l’esecuzione sono
menzionati anche le autorità giurisdizionali, si dovrebbero intendere
contemplati i casi in cui, a norma del diritto nazionale, l’autorità
competente per l’esecuzione è un organismo diverso da un’autorità
giurisdizionale, ma a quest’ultima sono riservate determinate
decisioni, sin dall’inizio o sotto forma di controllo degli atti
dell’autorità competente per l’esecuzione. Dovrebbe spettare
all’autorità competente per l’esecuzione o all’autorità giurisdizionale
dello Stato membro dell’esecuzione ordinare, adottare o disporre
provvedimenti specifici da adottare nella fase dell’esecuzione, quali
provvedimenti non coercitivi eventualmente previsti dal diritto
nazionale dello Stato membro in questione o provvedimenti coercitivi
eventualmente previsti da tale diritto, compresi sanzioni pecuniarie,
incarcerazione o il recupero del minore da parte di un ufficiale
giudiziario.
(61) Al fine di agevolare l’esecuzione delle
decisioni sull’esercizio del diritto di visita rese in un altro Stato
membro, le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità
giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione dovrebbero poter
specificare i dettagli relativi alle circostanze pratiche o le
condizioni giuridiche previste dal diritto dello Stato membro
dell’esecuzione. Le modalità pratiche previste dal presente regolamento
dovrebbero facilitare l’esecuzione di una decisione nello Stato membro
dell’esecuzione, decisione che altrimenti potrebbe non essere
eseguibile a causa della sua vaghezza, in modo tale che l’autorità
competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale
dell’esecuzione possa rendere la decisione più concreta e precisa. È
inoltre opportuno disporre allo stesso modo eventuali altre modalità
pratiche per rispettare i requisiti giuridici previsti dal diritto
nazionale in materia di esecuzione dello Stato membro dell’esecuzione,
quali ad esempio la partecipazione di un’autorità competente in materia
di protezione dei minori o di uno psicologo alla fase dell’esecuzione.
Tali modalità pratiche non dovrebbero tuttavia interferire con gli
elementi essenziali della decisione sul diritto di visita, né superarne
la portata. Inoltre, il potere conferito dal presente regolamento di
adeguare i provvedimenti non dovrebbe consentire all’autorità
giurisdizionale dell’esecuzione di sostituire provvedimenti sconosciuti
al diritto dello Stato membro dell’esecuzione con provvedimenti diversi.
(62) L’esecuzione in uno Stato membro di una
decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di
esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della
difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione
dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione
di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il
riconoscimento o l’esecuzione ai sensi del presente regolamento. Spetta
al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego del
riconoscimento di cui al presente regolamento debbano essere esaminati
d’ufficio o su richiesta. Pertanto, lo stesso esame dovrebbe essere
possibile nel contesto del diniego dell’esecuzione. L’applicazione di
qualsiasi motivo nazionale di diniego non dovrebbe avere l’effetto di
estendere le condizioni e le modalità dei motivi previsti dal presente
regolamento.
(63) La parte che si oppone all’esecuzione di una
decisione resa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del
possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro
dell’esecuzione, poter agire in tal senso nel procedimento di
esecuzione e dovrebbe poter invocare nell’ambito di un procedimento,
oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i
motivi di diniego previsti dal diritto dello Stato membro in cui è
chiesta l’esecuzione che continuerebbero ad applicarsi in quanto non
incompatibili con i motivi contemplati dal presente regolamento. Tali
motivi potrebbero includere, ad esempio, opposizioni basate su errori
formali ai sensi del diritto nazionale in un atto di esecuzione o
sull’asserzione che l’azione resa necessaria dalla decisione è già
stata eseguita o è diventata impossibile, ad esempio in caso di forza
maggiore, malattia grave della persona a cui deve essere consegnato il
minore, stato di detenzione o decesso di tale persona, per il fatto che
lo Stato membro a cui il minore deve fare ritorno sia diventato una
zona di guerra successivamente alla pronuncia della decisione o per il
diniego dell’esecuzione di una decisione che, ai sensi del diritto
dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione, è priva di contenuto
esecutivo e non può essere adattata a tale scopo.
(64) Al fine di informare la persona nei cui
confronti è chiesta l’esecuzione di una decisione resa in un altro
Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente
regolamento, corredato se necessario della decisione, dovrebbe essere
notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente
alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura
di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo
tale notifica o comunicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia, la parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha diritto
a un ricorso effettivo, il che include la possibilità di contestare
l’esecutività della decisione prima che si dia effettivamente inizio
all’esecuzione.
(65) In materia di responsabilità genitoriale,
l’esecuzione riguarderà sempre un minore e in molti casi la consegna di
un minore a una persona diversa da quella con cui il minore risiede in
quel momento e/o il trasferimento del minore in un altro Stato membro.
L’obiettivo primario dovrebbe pertanto essere quello di trovare il
giusto equilibrio tra, da una parte, il diritto del richiedente, in
linea di principio, di ottenere il più rapidamente possibile
l’attuazione di una decisione anche in casi transfrontalieri
all’interno dell’Unione e, se necessario, anche applicando
provvedimenti coercitivi e, dall’altra, l’esigenza di limitare per
quanto possibile l’esposizione del minore a tali provvedimenti
coercitivi di esecuzione potenzialmente traumatici nei casi in cui sia
impossibile evitarlo. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per
ciascun caso dalle autorità competenti per l’esecuzione e dalle
autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro.
(66) Il presente regolamento intende stabilire
condizioni di parità tra gli Stati membri per quanto riguarda
l’esecuzione transfrontaliera di decisioni in materia di responsabilità
genitoriale. In una serie di Stati membri tali decisioni sono già
esecutive anche se sono ancora impugnabili o sono già oggetto di
impugnazione. In altri Stati membri è esecutiva solo una decisione
definitiva che non sia più soggetta ad impugnazione ordinaria. Al fine
di rispondere a situazioni di urgenza, il presente regolamento prevede
pertanto che talune decisioni in materia di responsabilità genitoriale
possano essere dichiarate provvisoriamente esecutive dall’autorità
giurisdizionale dello Stato membro di origine anche se sono ancora
impugnabili, vale a dire le decisioni che dispongono il ritorno di un
minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e le decisioni che
accordano un diritto di visita.
(67) Nei procedimenti di esecuzione che riguardano
minori è tuttavia importante che le autorità competenti per
l’esecuzione o le autorità giurisdizionali possano reagire rapidamente
a rilevanti mutamenti delle circostanze, ivi comprese impugnazioni
della decisione nello Stato membro di origine, la perdita di efficacia
esecutiva della decisione e ostacoli o situazioni di emergenza che
devono essere affrontate nella fase dell’esecuzione. Il procedimento di
esecuzione dovrebbe pertanto essere sospeso su istanza o d’ufficio
dall’autorità o dall’autorità giurisdizionale, laddove l’esecutività
della decisione sia sospesa nello Stato membro d’origine. L’autorità
competente o l’autorità giurisdizionale competente per l’esecuzione non
dovrebbe tuttavia avere l’obbligo di verificare attivamente se nel
frattempo l’esecutività sia stata sospesa nello Stato membro d’origine,
in seguito a un’impugnazione o per altri motivi, se non vi sono
indicazioni in tal senso. Inoltre, la sospensione o il diniego
dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione dovrebbero su
richiesta e, anche qualora sia stata accertata la sussistenza di uno o
più motivi previsti o consentiti dal presente regolamento, essere
lasciati alla discrezionalità dell’autorità competente per l’esecuzione
o dell’autorità giurisdizionale.
(68) Se la decisione è ancora impugnabile nello
Stato membro di origine e il termine per proporre un’impugnazione
ordinaria non è ancora scaduto, l’autorità competente per l’esecuzione
o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione
dovrebbe avere la facoltà di sospendere, su richiesta, il procedimento
di esecuzione. In tal caso può fissare il termine entro il quale deve
essere proposta un’eventuale impugnazione nello Stato membro d’origine
al fine di ottenere o mantenere la sospensione del procedimento di
esecuzione. Tale fissazione di un termine dovrebbe produrre effetti
soltanto per la sospensione del procedimento di esecuzione e non
dovrebbe incidere sul termine per la proposizione di un’impugnazione ai
sensi delle norme procedurali dello Stato membro d’origine.
(69) In casi eccezionali, l’autorità competente per
l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dovrebbe poter sospendere il
procedimento di esecuzione se l’esecuzione esporrebbe il minore a un
grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti
temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in
virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze. L’esecuzione
dovrebbe essere ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli
fisici o psichici. Tuttavia, qualora esso permanga, è opportuno che
prima di rifiutare l’esecuzione siano adottate tutte le misure
adeguate, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, anche,
se del caso, con l’assistenza di altri professionisti competenti, quali
assistenti sociali o psicologi infantili, per cercare di garantire
l’attuazione della decisione. In particolare, l’autorità competente in
materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale dovrebbe,
conformemente al diritto e alle procedure nazionali, cercare di
superare gli eventuali impedimenti creati da un mutamento delle
circostanze, come ad esempio un’esplicita obiezione del minore espressa
solo successivamente alla pronuncia della decisione con una forza tale
che, se ignorata, si configurerebbe un grave rischio di pericoli fisici
o psichici per il minore.
(70) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in
materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici
vincolanti in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a
«decisioni» ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento.
Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di
responsabilità genitoriale che hanno efficacia esecutiva in uno Stato
membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni» ai fini
dell’applicazione delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione.
(71) Sebbene l’obbligo di dare al minore la
possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente
regolamento non si dovrebbe applicarsi agli atti pubblici e agli
accordi, il diritto del minore di esprimere la propria opinione
dovrebbe continuare ad applicarsi a norma dell’articolo 24 della Carta
e alla luce dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo come recepiti nell’ordinamento e nelle procedure
nazionali. Il fatto che al minore non sia stata data la possibilità di
esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente
un motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione degli atti
pubblici e degli accordi in materia di responsabilità genitoriale.
(72) In materia di responsabilità genitoriale, è
opportuno che in tutti gli Stati membri siano designate autorità
centrali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la
possibilità di designare per il presente regolamento la stessa autorità
centrale designata per le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996. Gli
Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali siano
dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere ai
compiti loro incombenti a norma del presente regolamento.
(73) Le disposizioni del presente regolamento
attinenti alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
non dovrebbero applicarsi al trattamento delle domande di ritorno ai
sensi della convenzione dell’Aia del 1980 che, conformemente
all’articolo 19 di detta convenzione e alla giurisprudenza consolidata
della Corte di giustizia, non sono procedimenti di merito riguardanti
la responsabilità genitoriale. L’applicazione della convenzione
dell’Aia del 1980 dovrebbe tuttavia essere integrata dalle disposizioni
del presente regolamento in materia di sottrazione internazionale di
minori e dal capo del presente regolamento sul riconoscimento e
sull’esecuzione nonché dal capo sulle disposizioni generali.
(74) Le autorità centrali dovrebbero prestare
assistenza, nei procedimenti transfrontalieri, alle autorità
giurisdizionali e alle autorità competenti e in taluni casi anche ai
titolari della responsabilità genitoriale e cooperare, sia in generale
che in casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole
delle controversie familiari.
(75)Ad eccezione dei casi urgenti e fatta salva la
cooperazione e la comunicazione dirette tra autorità giurisdizionali
permesse a norma del presente regolamento, le richieste di cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente
regolamento potrebbero essere effettuate dalle autorità giurisdizionali
e dalle autorità competenti e dovrebbero essere presentate all’autorità
centrale dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale o
dell’autorità competente richiedente. Talune richieste potrebbero
altresì essere effettuate dai titolari della responsabilità genitoriale
e dovrebbero essere presentate all’autorità centrale dello Stato membro
in cui risiede abitualmente il richiedente. Tali richieste dovrebbero
comprendere le richieste di fornire informazioni e assistenza ai
titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul territorio
dell’autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al
diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso,
informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello Stato;
richieste per facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità
genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di
risoluzione alternativa delle controversie, e richieste affinché
un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente esamini
l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o
dei beni del minore.
(76) Un esempio di caso urgente che permette un
contatto iniziale diretto con l’autorità giurisdizionale o l’autorità
competente dello Stato membro richiesto è costituito dalla richiesta
diretta all’autorità competente di un altro Stato membro di esaminare
l’opportunità di adottare misure volte alla protezione del minore nel
caso in cui si presuma che quest’ultimo sia esposto a un rischio
imminente. L’obbligo di procedere tramite i canali dell’autorità
centrale dovrebbe applicarsi solo alle richieste iniziali; ogni
successiva comunicazione con l’autorità giurisdizionale, l’autorità
competente o il richiedente potrebbe avvenire anche direttamente.
(77) Alle autorità centrali o alle autorità
competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concludere o
mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le
autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la
comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche. Le autorità
competenti dovrebbero informare le rispettive autorità centrali in
merito a tali accordi o regimi.
(78) Nei casi specifici in materia di responsabilità
genitoriale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente
regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per
prestare assistenza alle autorità giurisdizionali e alle autorità
competenti e ai titolari della responsabilità genitoriale. L’assistenza
prestata dall’autorità centrale richiesta dovrebbe in particolare
riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite
autorità giurisdizionali, autorità competenti o altri enti, qualora ciò
sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente
regolamento, e la trasmissione di tutte le altre informazioni
pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità
genitoriale.
(79) Le autorità centrali richieste dovrebbero
altresì provvedere a facilitare la comunicazione tra autorità
giurisdizionali, se necessario, in particolare per l’applicazione delle
norme in materia di trasferimento di competenza, di provvedimenti
provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza, in
particolare se relativi alla sottrazione internazionale di minori e
volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13,
primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, nonché di
litispendenza e connessione. A tale scopo, è possibile che in alcuni
casi sia sufficiente fornire informazioni per un’ulteriore
comunicazione diretta ad esempio, fornire le informazioni di contatto
delle autorità preposte alla tutela dei minori, dei giudici della rete
o dell’autorità giurisdizionale competente.
(80) Per realizzare gli obiettivi del presente
regolamento e fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale
nazionale, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente
richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a
sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie.
(81) Qualora sia presentata una richiesta motivata di
relazione o di comunicazione di qualsiasi altra informazione pertinente
ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello
Stato membro richiedente, le autorità centrali, direttamente o tramite
le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti dello
Stato membro richiesto dovrebbero soddisfare tale richiesta. La
richiesta dovrebbe contenere in particolare una descrizione del
procedimento per il quale sono necessarie le informazioni e della
situazione fattuale che ha dato origine a tale procedimento.
(82) Qualora un’autorità giurisdizionale di uno
Stato membro abbia già reso p una decisione in materia di
responsabilità genitoriale o intenda renderla e la decisione debba
essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità giurisdizionale
dovrebbe poter richiedere l’assistenza delle autorità giurisdizionali o
delle autorità competenti dell’altro Stato membro ai fini
dell’attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per
le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da
esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova
l’autorità giurisdizionale che lo accorda o per le decisioni che
comportano altre misure di accompagnamento delle autorità
giurisdizionali o delle autorità competenti dello Stato membro in cui
la decisione deve essere attuata
(83) Qualora un ’autorità giurisdizionale o
un’autorità competente di uno Stato membro intenda collocare il minore
in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia
luogo una procedura di consultazione per ottenere il consenso.
L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intende
procedere al collocamento dovrebbe ottenere il consenso dell’autorità
competente dello Stato membro in cui sarebbe collocato il minore prima
di disporre o organizzare il collocamento. Inoltre, in linea con la
giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero
prevedere norme e procedure chiare affinché il consenso sia ottenuto a
norma del presente regolamento, così da garantire certezza giuridica e
celerità. Le procedure dovrebbero permettere, in particolare,
all’autorità competente di accordare o rifiutare il consenso
tempestivamente. La mancanza di una risposta entro tre mesi non
dovrebbe essere considerata quale consenso e il collocamento non
dovrebbe avvenire senza consenso. La richiesta di consenso dovrebbe
comprendere almeno una relazione sul minore unitamente ai motivi della
proposta di collocamento o assistenza, l’indicazione della durata
prevista del collocamento, informazioni sull’eventuale finanziamento
previsto nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro
richiesto ritenga pertinente, come ad esempio eventuali controlli
previsti del provvedimento, modalità di contatto con i genitori, altri
parenti o altre persone con cui il minore ha un rapporto stretto, o i
motivi per cui tali contatti non sono previsti alla luce dell’articolo
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali. Tenuto conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia, qualora sia stato prestato il consenso per il
collocamento per un determinato periodo, tale approvazione non dovrebbe
applicarsi a decisioni o regimi che prolungano la durata del
collocamento. In tali circostanze dovrebbe essere effettuata una nuova
richiesta di consenso.
(84) Qualora sia presa in considerazione la
decisione di collocare il minore in affidamento presso una famiglia o
un istituto nello Stato membro di residenza abituale del minore, nelle
primissime fasi del procedimento l’autorità giurisdizionale dovrebbe
valutare opportuni provvedimenti per assicurare il rispetto dei diritti
del minore, in particolare il diritto di preservare la propria identità
e il diritto di mantenere contatti con i genitori o, se del caso, con
altri familiari, alla luce degli articoli 8, 9 e 20 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se l’autorità
giurisdizionale è al corrente dell’esistenza di uno stretto legame del
minore con un altro Stato membro, tra gli opportuni provvedimenti
potrebbe figurare in particolare, se è applicabile l’articolo 37,
lettera b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, una
notifica al posto consolare di tale Stato membro. La messa al corrente
potrebbe altresì avvenire mediante informazioni fornite dall’autorità
centrale di tale altro Stato membro. Gli opportuni provvedimenti
potrebbero consistere anche nel rivolgere a tale Stato membro, ai sensi
del presente regolamento, una richiesta di informazioni su un genitore,
un parente o altri soggetti che potrebbero essere idonei a prendersi
cura del minore. Inoltre, a seconda delle circostanze, l’autorità
giurisdizionale potrebbe altresì richiedere informazioni su
procedimenti e decisioni riguardanti un genitore o un fratello o una
sorella del minore. L’interesse superiore del minore dovrebbe
continuare a essere considerato preminente. In particolare, nessuna di
queste disposizioni dovrebbe pregiudicare il diritto e le procedure
nazionali applicabili a una decisione di collocamento adottata
dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente nello Stato
membro che intende procedere al collocamento. In particolare, tali
disposizioni non dovrebbero imporre alle autorità dello Stato membro
competente alcun obbligo di collocare il minore in un altro Stato
membro né di coinvolgere ulteriormente tale Stato membro nella
decisione o nel procedimento di collocamento.
(85) Poiché il fattore tempo è fondamentale in
materia di responsabilità genitoriale, le informazioni richieste a
norma delle disposizioni del presente regolamento in materia di
cooperazione, compresi la raccolta e lo scambio di informazioni
pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità
genitoriale, e la decisione che concede o nega l’approvazione per il
collocamento di un minore in un altro Stato membro dovrebbero essere
trasmesse allo Stato membro richiedente dall’autorità centrale dello
Stato membro richiesto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta,
salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Ciò dovrebbe
comprendere l’obbligo per l’autorità nazionale competente di fornire le
informazioni, o di spiegare le ragioni per cui queste non possono
essere fornite, all’autorità centrale richiesta in tempo utile per
permettere a quest’ultima di rispettare tale termine. Ad ogni modo,
tutte le autorità competenti coinvolte dovrebbero adoperarsi per
fornire la risposta in tempi ancor più rapidi rispetto al termine
massimo di tre mesi.
(86) Il fatto che le riunioni delle autorità
centrali debbano essere convocate, in particolare, dalla Commissione in
seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
conformemente alla decisione 2001/470/CE non dovrebbe precludere la
possibilità di organizzare altre riunioni delle autorità centrali.
(87) Salvo se diversamente disposto dal presente
regolamento, al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati
membri in applicazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).
In particolare, per non compromettere il soddisfacimento di una
richiesta a norma del presente regolamento, per esempio una richiesta
di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o
una richiesta rivolta a un’autorità giurisdizionale di esaminare
l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o
dei beni del minore, la notifica dell’interessato a norma dell’articolo
14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679, ad esempio in
merito ai dati richiesti per localizzare il minore, può essere
differita fino a quando non sia stata soddisfatta la richiesta per cui
tali informazioni sono necessarie. Tale eccezione è operata
conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, e all’articolo 23,
paragrafo 1, lettere f), g), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679.
Ciò non dovrebbe precludere all’intermediario, all’autorità
giurisdizionale o all’autorità competente a cui sono state trasmesse le
informazioni di adottare provvedimenti a protezione del minore, o di
fare in modo che siano adottati tali provvedimenti, qualora il minore
sia in pericolo o vi siano indicazioni di tale pericolo.
(88) Nei casi in cui la divulgazione o la conferma
delle informazioni pertinenti potrebbe compromettere la salute,
l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, ad esempio
nel caso in cui l’autorità giurisdizionale abbia disposto, in un
contesto di violenza domestica, di non comunicare al richiedente il
nuovo indirizzo del minore, il presente regolamento si sforza di
trovare un delicato equilibrio. Se da una parte il presente regolamento
dovrebbe prevedere che un’autorità centrale, un ’autorità
giurisdizionale o un’autorità competente non divulghi né confermi al
richiedente o a terzi informazioni raccolte o trasmesse ai fini del
presente regolamento se ritiene che così facendo potrebbe compromettere
la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona,
dall’altra esso dovrebbe sottolineare tuttavia che ciò non dovrebbe
impedire la raccolta e la trasmissione delle informazioni da parte
delle autorità centrali, delle autorità giurisdizionali e delle
autorità competenti, e tra di esse, nella misura in cui ciò sia
necessario per adempiere agli obblighi derivanti dal presente
regolamento. Ciò significa che, laddove possibile e opportuno, una
richiesta dovrebbe poter essere trattata a norma del presente
regolamento senza che al richiedente siano fornite tutte le
informazioni necessarie per il suo trattamento. Ad esempio, se previsto
dal diritto nazionale, un’autorità centrale potrebbe avviare il
procedimento a nome del richiedente senza trasmettergli le informazioni
sul luogo in cui si trova il minore. Tuttavia, nei casi in cui il solo
fatto di effettuare la richiesta potrebbe compromettere la salute,
l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, il presente
regolamento non dovrebbe prevedere l’obbligo di effettuare tale
richiesta.
(89) Al fine di assicurare che i certificati da
utilizzare nell’ambito dell’applicazione dei capi III e IV del presente
regolamento siano tenuti aggiornati, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alle
modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto
dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile
2016 «Legiferare meglio» ( 10 ). In particolare, al fine di garantire
la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il
Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti
degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso
alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della
preparazione di tali atti delegati.
(90) La continuità tra la convenzione stabilita
sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea,
concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni nelle cause matrimoniali del 1998 («convenzione Bruxelles
II») ( 11 ), il regolamento (CE) n. 1347/2000, il regolamento (CE) n.
2201/2003 e il presente regolamento dovrebbe essere assicurata nella
misura in cui le disposizioni sono rimaste invariate, ed è opportuno
stabilire disposizioni transitorie a tal fine. Lo stesso bisogno di
continuità si applica altresì all’interpretazione, anche a opera della
Corte di giustizia, delle disposizioni della convenzione Bruxelles II e
dei regolamenti (CE) n. 1347/2000 and (CE) n. 2201/2003.
(91) Si ricorda che alle convenzioni con uno o più
Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della
sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE.
(92) La legge applicabile in materia di
responsabilità genitoriale dovrebbe essere determinata conformemente
alle disposizioni del capitolo III della convenzione dell’Aia del 1996.
Nell’applicare detta convenzione in un procedimento dinanzi a
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui si applica il
presente regolamento, il riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo
1, di tale convenzione alle «disposizioni del capitolo II» della
medesima convenzione si intende fatto alle «disposizioni del presente
regolamento».
(93) Ai fini del corretto funzionamento del presente
regolamento, è opportuno che la Commissione ne valuti l’applicazione
per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.
(94) La Commissione dovrebbe rendere pubbliche e aggiornare le informazioni comunicate dagli Stati membri
(95) A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis,
paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato
che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente
regolamento.
(96) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22
sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da
esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(97) Conformemente all’articolo 41, paragrafo 2,
secondo comma, e all’articolo 46, lettera d), del regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), il garante
europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un
parere il 15 febbraio 2018. ( 13 )
(98) Poiché gli obiettivi del presente regolamento
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri
a causa delle differenze tra le norme nazionali in materia di
competenza e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni ma, a motivo
dell’applicabilità diretta e della natura vincolante del presente
regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione,
quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto
è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere, in particolare:
a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi
c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la
responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo
rappresentino o assistano;
d) il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto;
e) i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione,
alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.
3. I capi III e VI del presente regolamento si
applicano ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un
minore concernenti più di uno Stato membro, a integrazione della
convenzione dell’Aia del 1980. Il capo IV del presente regolamento si
applica alle decisioni che dispongono il ritorno del minore in un altro
Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che devono
essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state
rese.
4. Il presente regolamento non si applica:
a) all’accertamento o all’impugnazione della filiazione;
b) alle decisioni relative all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;
c) ai nomi e ai cognomi del minore;
d) all’emancipazione;
e) alle obbligazioni alimentari;
f) ai trust e alle successioni;
g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/17
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento per «decisione»
si intende: una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro, inclusi un decreto, un’ordinanza o una sentenza, che sancisca
il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l’annullamento del
matrimonio o che riguardi questioni relative alla responsabilità
genitoriale.
Ai fini del capo IV, il termine «decisione» comprende:
a) una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno di un
minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del
1980 e che deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello
in cui è stata resa;
b) provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari,
disposti da un’autorità giurisdizionale che, in virtù del presente
regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti
disposti conformemente all’articolo 27, paragrafo 5, in combinato
disposto con l’articolo 15.
Ai fini del capo IV, il termine «decisione» non comprende i
provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti
da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato
invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il
provvedimento sia notificata al convenuto prima dell’esecuzione.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «autorità giurisdizionale»: l’autorità di qualsiasi Stato membro
avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell’ambito
di applicazione del presente regolamento;
2) «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o
registrato come atto pubblico in uno Stato membro in relazione alle
materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento
e la cui autenticità:
a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e
b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a
tal fine autorizzata. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla
Commissione conformemente all’articolo 103;3) «accordo»: ai fini del
capo IV, un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso
dalle parti in relazione alle materie rientranti nell’ambito di
applicazione del presente regolamento e registrato da un’autorità
pubblica comunicata alla Commissione dallo Stato membro conformemente
all’articolo 103 a tal fine;
4) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui è stata resa la
decisione, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico,
oppure è stato registrato l’accordo;
5) «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è chiesta
l’esecuzione della decisione, dell’atto pubblico o dell’accordo;
6) «minore»: una persona di età inferiore agli anni 18;
7) «responsabilità genitoriale»: i diritti e doveri di cui è investita
una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o
di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore,
compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita;
;8) «titolare della responsabilità genitoriale»: la persona,
istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su
un minore;
9) «diritto di affidamento»: vi sono inclusi i diritti e doveri
concernenti la cura della persona di un minore, e in particolare il
diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di
residenza;
10) «diritto di visita»: il diritto di visita nei confronti di un
minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso
dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
11) «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il trasferimento o il mancato ritorno di un minore:
a) quando tale trasferimento o mancato ritorno avviene in violazione
del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da
un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il
minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo
trasferimento o del suo mancato ritorno; e
b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato,
individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del
minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero
sopravvenuti il trasferimento o il mancato trasferimento.
3. Ai fini degli articoli 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 e 102, la
nozione di «domicile» sostituisce quella di «cittadinanza» per Irlanda
e Regno Unito, e ha lo stesso significato che ha nei singoli
ordinamenti giuridici di detti Stati membri.
CAPO II
COMPETENZA IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SEZIONE 1
Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio
Articolo 3
Competenza generale
Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le
autorità giurisdizionali dello Stato membro:a) nel cui territorio si
trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto,
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
vi) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno
per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello
Stato membro stesso; o
b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Articolo 4
Domanda riconvenzionale
L’autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in
base all’articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda
riconvenzionale in quanto essa rientri nell’ambito d’applicazione del
presente regolamento.
Articolo 5
Conversione della separazione personale in divorzio
Fatto salvo l’articolo 3, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro
che ha reso la decisione che concede la separazione personale è altresì
competente per convertire la separazione personale in divorzio, qualora
ciò sia previsto dal diritto di detto Stato.
Articolo 6
Competenza residua
1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale
di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la
competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale
Stato.
2. Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato
membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in
giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro
soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.
3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel
territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di
quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei
confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel
territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato
membro.
SEZIONE 2
Responsabilità genitoriale
Articolo 7
Competenza generale
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per
le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il
minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui
sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10.
Articolo 8
Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita
1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno
Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la
competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della
precedente residenza abituale del minore permane, in deroga
all’articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per
modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato
membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la
decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere
abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del
minore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita
di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità
giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il
minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.
Articolo 9
Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore
Fatto salvo l’articolo 10, in caso di trasferimento illecito o mancato
ritorno di un minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel
quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del
trasferimento illecito o del mancato ritorno conserva la competenza
giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza
abituale in un altro Stato membro e:
a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto
di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno; oIT L
178/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per
un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del
diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere
conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è
integrato nel nuovo ambiente e sia soddisfatta almeno una delle
condizioni seguenti:
i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha
avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui
il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno
del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel
quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di
affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda
entro il termine di cui al punto i);
iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di
affidamento è stata respinta da un’autorità giurisdizionale di uno
Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 13, primo
comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, della convenzione
dell’Aia del 1980 e tale decisione non è più soggetta a impugnazione
ordinaria;
iv) non è stata adita alcuna autorità giurisdizionale a norma
dell’articolo 29, paragrafi 3 e 5, nello Stato membro nel quale il
minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del
trasferimento illecito o del mancato ritorno;
v) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito
trasferimento o del mancato ritorno ha reso una decisione sul diritto
di affidamento che non comporta il ritorno del minore.
Articolo 10
Scelta del foro
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in
materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni
seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o
iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o
ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del
procedimento e l’autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le
parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e
c) l’esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all’interesse superiore del minore.
2. L’accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto
i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli
atti dell’autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle
procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta
una registrazione durevole dell’accordo è equivalente alla forma
scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata
adita l’autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo
che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro
accordo è considerato implicito.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:
a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; o
b) il procedimento sia terminato per un’altra ragione.
4. La competenza conferita ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii), è esclusiva.
Articolo 11
Competenza fondata sulla presenza del minore
1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore
né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 10, sono competenti
le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il
minore.
2. La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori
rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di
disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale.
Articolo 12
iTrasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro
1. In circostanze eccezionali, l’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o
d’ufficio, se ritiene che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro con cui il minore ha un legame particolare sia più indicata a
valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico,
sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso e:
a) stabilire un termine entro il quale una o più parti possono
informare l’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro del
procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di
competenza nonché presentare un’istanza a detta autorità
giurisdizionale; o
b) chiedere a un’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 2.
2. L’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro può accettare la
competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze
del caso, all’interesse superiore del minore, entro sei settimane:
a) dal momento in cui è adita a norma del paragrafo 1, lettera a); o
b) dal momento del ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).
L’autorità giurisdizionale successivamente adita o a
cui è rivolta una richiesta di accettazione della competenza ne informa
senza ritardo l’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Se
accetta, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la
propria competenza.
3. ’L’autorità giurisdizionale preventivamente adita continua a
esercitare la propria competenza se non ha ricevuto dall’autorità
giurisdizionale dell’altro Stato membro l’accettazione della competenza
entro sette settimane da quando:
a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare
un’istanza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a
norma del paragrafo 1, lettera a); o
b) l’autorità giurisdizionale ha ricevuto la richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).
4. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro se tale Stato membro:
a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stato adito;
b) è la precedente residenza abituale del minore;
c) è lo Stato di cui il minore è cittadino;IT L 178/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.7.2019
d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e) è il luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda
i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione,
alla conservazione o all’alienazione di tali beni.
5. Se la competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale è stata
stabilita a norma dell’articolo 10, quest’ultima non può trasferire la
competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
Articolo 13
Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente
1. In circostanze eccezionali e fatto salvo l’articolo 9, l’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del
presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata
a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico può
richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale
dello Stato membro di residenza abituale del minore.
2. Entro sei settimane dal ricevimento della richiesta ai sensi del
paragrafo 1, l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta
può accettare di trasferire la sua competenza se, per via delle
specifiche circostanze del caso, ritenga tale trasferimento
corrispondente all’interesse superiore del minore. Qualora l’autorità
giurisdizionale destinataria della richiesta accetti di trasferire la
competenza, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale
richiedente. In assenza di una tale accettazione entro il termine,
l’autorità giurisdizionale richiedente non può esercitare la competenza
giurisdizionale.
Articolo 14
Competenza residua
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia
competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in
ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.
Articolo 15
Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza
1. In casi d’urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è
riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per
disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari,
che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro
relativamente:
a) a un minore presente in quello Stato membro; o
b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
2. Allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del
minore, l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa senza ritardo
l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro
competente ai sensi dell’articolo 7 oppure, se del caso, un’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza ai sensi
del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente a norma
dell’articolo 86o tramite le autorità centrali designate a norma
dell’articolo 76.
3. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di
applicarsi non appena l’autorità giurisdizionale dello Stato membro
competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito
abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.
Se del caso, tale autorità giurisdizionale può informare della sua
decisione l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti
provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, direttamente a norma
dell’articolo 86oppure tramite le autorità centrali designate a norma
dell’articolo 76.
Articolo 16
Questioni incidentali
1. Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra
nell’ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla
risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità
genitoriale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può
risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche
se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente
regolamento.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/23
2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del
paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per
conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda
l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale,
un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di
autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente
ai sensi del presente regolamento.
4. L’articolo 15, paragrafo 2, si applica di conseguenza.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 17
Adizione di un’autorità giurisdizionale
L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono
depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente
l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto
affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al
convenuto;
b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso
l’autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l’autorità
competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché
successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure
cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità
giurisdizionale; o
c) se il procedimento è avviato d’ufficio, alla data in cui l’autorità
giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o,
qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è
registrata dall’autorità giurisdizionale.
Articolo 18
Verifica della competenza
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una
controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua
competenza a conoscere del merito e per la quale un’autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del
merito ai sensi del presente regolamento dichiara d’ufficio la propria
incompetenza.
Articolo 19
Esame della procedibilità
1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso
dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare,
l’autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il
procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata
data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto
equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie
difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica
l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato
necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da
uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica
l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa
alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari
ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato
necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente
all’estero a norma di tale convenzione.
Articolo 20
Litispendenza e connessione
1. Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi
e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio,
separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio,
l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il
procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità
giurisdizionale preventivamente adita.
2. Salvo il caso in cui la competenza di una delle autorità
giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull’articolo 15, qualora
dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state
presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno
stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo,
l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il
procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente
adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente
adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso, la parte che ha presentato la domanda davanti all’autorità
giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi
all’autorità giurisdizionale preventivamente adita
4. Qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al
quale l’accettazione di competenza di cui all’articolo 10 conferisce
competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro
Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità
giurisdizionale adita sulla base dell’accordo o dell’accettazione
dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo o
dell’accettazione.
5. Se e nella misura in cui l’autorità giurisdizionale accettata ha
accertato la propria competenza esclusiva in base all’accettazione
della competenza di cui all’articolo 10, qualunque autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria
incompetenza a favore della prima.
Articolo 21
Diritto del minore di esprimere la propria opinione
1. Nell’esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente
capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore
capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure
nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria
opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo
appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali,
di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai
sensi del presente articolo, l’autorità giurisdizionale tiene debito
conto dell’opinione del minore in funzione della sua età e del suo
grado di maturità.
CAPO III
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
Articolo 22
Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980
Quando una persona, istituzione o altro ente che lamenta una violazione
del diritto di affidamento chiede, direttamente o con l’assistenza di
un’autorità centrale, all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
di rendere una decisione in base alla convenzione dell’Aia del 1980 che
disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni
illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si
applicano gli articoli da 23 a 29, e il capo VI, del presente
regolamento a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980.
Articolo 23
Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali
1. L’autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della
domanda di cui all’articolo 22, sulla base della convenzione dell’Aia
del 1980.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/25
2. Qualora l’autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una
domanda ai sensi dell’articolo 22, ne accusa ricevuta entro cinque
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa
informa, senza indebito ritardo, l’autorità centrale dello Stato membro
richiedente o l’istante, secondo il caso, delle prime misure che sono
state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le
informazioni o i documenti supplementari che considera necessari.
Articolo 24
Celerità del procedimento giudiziario
1. L’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda
per il ritorno del minore di cui all’articolo 22 procede al rapido
trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide
previste nel diritto nazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale di primo
grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, decide
entro sei settimane da quando è stata adito.
3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un’autorità
giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal
momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste
e l’autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l’impugnazione,
mediante udienza o in altro modo.
Articolo 25
Risoluzione alternativa delle controversie
Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l’autorità
giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l’assistenza
delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano
disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione
alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro
l’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso
specifico o non ritardi indebitamente il procedimento.
Articolo 26
Diritto del minore di esprimere la propria opinione nel procedimento di ritorno
L’articolo 21 del presente regolamento si applica anche nei
procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.
Articolo 27
Procedura di ritorno del minore
1. L’autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno
del minore se la persona che lo richiede non ha avuto la possibilità di
essere sentita.
2. L’autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del
procedimento, conformemente all’articolo 15, la necessità di assicurare
contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore,
tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
3. Un ’autorità giurisdizionale che consideri l’eventualità di
rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base
all’articolo 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 non
può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne
richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se
l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state
previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo
il suo ritorno.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità
giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato
membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente
prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente a
norma dell’articolo 86 o con l’assistenza delle autorità centrali.
5. Nel disporre il ritorno del minore, l’autorità giurisdizionale può,
se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti
cautelari, ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento al fine
di proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo
comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, purché l’esame
e l’adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il
procedimento di ritorno.IT L 178/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea 2.7.2019
6. La decisione che dispone il ritorno del minore può essere dichiarata
provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora
il ritorno del minore prima della decisione sull’impugnazione sia
richiesto dall’interesse superiore del minore.
Articolo 28
Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore
1. L’autorità competente per l’esecuzione alla quale è stata presentata
una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del
minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della
domanda stessa.
2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia stata eseguita
entro sei settimane dalla data di avvio del procedimento di esecuzione,
la parte che richiede l’esecuzione o l’autorità centrale dello Stato
membro dell’esecuzione hanno il diritto di chiedere all’autorità
competente in materia di esecuzione di indicare i motivi del ritardo.
Articolo 29
Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi
dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 13, secondo
comma, della convenzione dell’Aia del 1980
1. Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il
ritorno del minore in un altro Stato membro si basi unicamente
sull’articolo 13, primo comma, lettera b), o sull’articolo 13, secondo
comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
2. L’autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del
paragrafo 1 rilascia d’ufficio un certificato utilizzando il modello di
cui all’allegato I. Il certificato è compilato e rilasciato nella
lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in
un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea
richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità
giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o
la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. Se, nel momento in cui l’autorità giurisdizionale rende una
decisione ai sensi del paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello
Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è
già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di
affidamento, l’autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale
procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui
al paragrafo 1, a trasmettere all’autorità giurisdizionale di quello
Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti
seguenti:
a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1;
b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze
dinanzi all’autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi
pertinente.
4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva
la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento
illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di
fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell’articolo 91,
della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altro documento
allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c), del
presente articolo.
5. Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti
adisce, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al
paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il
minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo
trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il
diritto di affidamento, la parte in questione presenta all’autorità
giurisdizionale i documenti seguenti:
a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1;
b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze
dinanzi all’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del
minore.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/27
6. Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le
decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai
procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del
minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.
CAPO IV
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni generali in materia di riconoscimento ed esecuzione
S o t t o s e z i o n e 1
R i c o n o s c i m e n t o
Articolo 30
Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono
riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun
procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello
stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di
divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del
matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non
sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato
membro.
3. Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui
all’articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente
capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l’assenza di
motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.
4. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicati
da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo
103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono
proposte istanze a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale
dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può
decidere al riguardo.
Articolo 31
Documenti da presentare per il riconoscimento
1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla
quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se
del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire,
conformemente all’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del
contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato di cui
al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
3. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla
quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può
richiedere alla parte, conformemente all’articolo 91, di fornire la
traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione
o alla traslitterazione del contenuto pertinente del certificato se non
è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
Articolo 32
Mancata produzione di documenti
1. Qualora i documenti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, non siano
prodotti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono
fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti
equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a
sufficienza, dispensare dalla loro produzione.
2. Qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo
richiedano, deve essere presentata una traduzione o una
traslitterazione, a norma dell’articolo 91, dei suddetti documenti
equivalenti.
Articolo 33
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione
emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in
tutto o in parte, se:
a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un mezzo ordinario; o
b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non
sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38
e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere
negato per uno dei predetti motivi.
S o t t o s e z i o n e 2
E s e c u t i v i t à e d e s e c u z i o n e
Articolo 34
Decisioni esecutive
1. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed
esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri
Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione
che accorda un diritto di visita, l’autorità giurisdizionale d’origine
può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante
eventuali impugnazioni.
Articolo 35
Documenti da presentare per l’esecuzione
1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in
un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce
all’autorità competente in materia di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.
2.Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in
un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori o cautelari,
la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in
materia di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36
attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine
e che l’autorità giurisdizionale d’origine:
i) è competente a conoscere del merito; o
ii) ha disposto i provvedimenti di cui all’articolo 27, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 15; e
c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto
sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o
comunicazione della decisione.
3. Se necessario, l’autorità competente in materia di esecuzione può
imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità
dell’articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto
traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che
specifica l’obbligo da eseguire.
4. L’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla
parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’articolo
91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in
grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
S o t t o s e z i o n e 3
C e r t i f i c a t o
Articolo 36
Rilascio del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata
alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede, su istanza di
parte, al rilascio di un certificato per:
a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato II;
b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato III;
c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all’articolo
2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare,
inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità
dell’articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando
il modello di cui all’allegato IV.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della
decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra
lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla
parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che
rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione
del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. Il rilascio del certificato non è soggetto a mpugnazione.
Articolo 37
Rettifica del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata
alla Commissione conformemente all’articolo 103 rettifica il
certificato su richiesta, e può rettificarlo d’ufficio, se, per un
errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra la
decisione da eseguire e il certificato.
2. Alla procedura di rettifica del certificato si applica il diritto dello Stato membro di origine.
S o t t o s e z i o n e 4
D i n i e g o d e l r i c o n o s c i m e n t o e d e l l ’ e s e c u z i o n e
Articolo 38
Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale
Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio è negato:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda
giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati
al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter
presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il
convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un
procedimento tra le medesime parti nello Stato membro in cui il
riconoscimento è invocato; o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore tra le
stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché
la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il
riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.
Articolo 39
Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale
1. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato:
a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il
riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello
Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda
giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati
al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter
presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il
convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) su domanda della persona che ritiene che la decisione sia lesiva
della propria responsabilità genitoriale, se è stata resa senza darle
la possibilità di essere ascoltata;
d) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una
decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa nello Stato
membro in cui il riconoscimento è invocato;
e) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una
decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa in un altro
Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente,
la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello
Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
f) se la procedura prevista dall’articolo 82 non è stata rispettata.
2. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità
genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al
minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria
opinione a norma dell’articolo 21, salvo se:
a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non
era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione
oggetto del procedimento; o
b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell’urgenza del caso.
Articolo 40
Procedura per il diniego del riconoscimento
1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di
conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso,
alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.
2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate
da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo
103 è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il
procedimento di non riconoscimento.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 178/31
Articolo 41
Motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale
Fatto salvo l’articolo 56, paragrafo 6, l’esecuzione di una decisione
in materia di responsabilità genitoriale è rifiutata qualora sia
dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del
riconoscimento di cui all’articolo 39.
SEZIONE 2
Disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di determinate decisioni privilegiate
Articolo 42
Ambito d’applicazione
1. La presente sezione si applica alle tipologie di decisioni seguenti,
purché certificate nello Stato membro di origine in conformità
dell’articolo 47:
a) le decisioni che accordano un diritto di visita; e
b) le decisioni ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, nella misura in cui esse comportino il ritorno del minore.
2. La presente sezione non osta a che una parte chieda il
riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1 in
conformità delle disposizioni in materia di riconoscimento ed
esecuzione di cui alla sezione 1 del presente capo.
S o t t o s e z i o n e 1
R i c o n o s c i m e n t o
Articolo 43
Riconoscimento
1. Le decisioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rese in uno Stato
membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia
necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia
possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura la
decisione sia dichiarata l’incompatibile con una decisione successiva
di cui all’articolo 50.
2. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione di
cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro deve
produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 47.
3. L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.
Articolo 44
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale dinanzi al quale è invocata una decisione di
cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro può
sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:
a) è stata presentata un’istanza di dichiarazione vertente
sull’incompatibilità di tale decisione con una decisione successiva di
cui all’articolo 50; o
b) la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha richiesto,
conformemente all’articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a
norma dell’articolo 47.
S o t t o s e z i o n e 2
E s e c u t i v i t à e d e s e c u z i o n e
Articolo 45
Decisioni esecutive
1. Le decisioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rese ed esecutive
in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri
ai sensi della presente sezione senza che sia necessaria una
dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione di
cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), le autorità
giurisdizionali dello Stato membro di origine possono dichiarare la
decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.
Articolo 46
Documenti da produrre per l’esecuzione
1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui
all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, la parte
che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia
di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 47.
2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui
all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), resa in un altro Stato
membro, l’autorità competente in materia di esecuzione può, se
necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità
dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto
traducibile dei campi di testo libero del certificato che specifica
l’obbligo da eseguire.
3. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui
all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, l’autorità
competente in materia di esecuzione può esigere dal richiedente che
fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la
traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza
tale traduzione o traslitterazione.
S o t t o s e z i o n e 3
C e r t i f i c a t o p e r l e d e c i s i o n i p r i v i l e g i a t e
Articolo 47
Rilascio del certificato
1. L’autorità giurisdizionale che ha reso una decisione di cui
all’articolo 42, paragrafo 1, rilascia, su istanza di parte, un
certificato per:
a) una decisione che accorda un diritto di visita utilizzando il modello di cui all’allegato VI;
b) una decisione di merito relativa al diritto di affidamento che
comporta il ritorno del minore e resa ai sensi dell’articolo 29,
paragrafo 6, utilizzando il modello di cui all’allegato VI.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della
decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra
lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una
parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che
rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione
del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. L’autorità giurisdizionale rilascia il certificato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere
ascoltate;IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/33
b) il minore ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione
ai sensi dell’articolo 21;
c) quando la decisione è stata resa in contumacia:
i) la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o
comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da
poter presentare le proprie difese; oppure
ii) è accertato che il convenuto contumace ha accettato inequivocabilmente la decisione.
4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il certificato per
una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), è
rilasciato solo se l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel
rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della
precedente decisione resa in un altro Stato membro conformemente
all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo
comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
5. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione.
6. Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcuna impugnazione fatta eccezione per quelle indicate all’articolo 48.
Articolo 48
Rettifica e revoca del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata
alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede su richiesta, e
ha la facoltà di procedere d’ufficio, alla rettifica del certificato
se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza
tra la decisione e il certificato.
2. L’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, su richiesta o d’ufficio, revoca il certificato se questo
risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti
all’articolo 47. L’articolo 49 si applica di conseguenza.
3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla
rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto
dello Stato membro d’origine.
Articolo 49
Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività
1. Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in
conformità dell’articolo 47 abbia cessato di essere esecutiva o la sua
esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il
modello standard di cui all’allegato VII, un certificato comprovante la
non esecutività o la limitazione dell’esecutività, su richiesta in
qualsiasi momento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di
origine comunicato alla Commissione a norma dell’articolo 103.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della
decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra
lingua ufficiale dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non
crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il
certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del
contenuto traducibile dei campi di testo libero.
S o t t o s e z i o n e 4
D i n i e g o d e l r i c o n o s c i m e n t o e d e l l ’ e s e c u z i o n e
Articolo 50
Decisioni incompatibili
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui all’articolo
42, paragrafo 1, sono rifiutati se e nella misura in cui la decisione
sia incompatibile con una decisione successiva in materia di
responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa:
a) nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; oIT L 178/34
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.7.2019 b) in un altro Stato
membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché
la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il
riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato
SEZIONE 3
Disposizioni comuni sull’esecuzione
S o t t o s e z i o n e 1
E s e c u z i o n e
Articolo 51
Procedimento di esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento
di esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro è
disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione. Fatti
salvi gli articoli 41, 50, 56 e 57, le decisioni rese in uno Stato
membro che sono esecutive nello Stato membro di origine sono eseguite
nello Stato membro dell’esecuzione alle stesse condizioni delle
decisioni emesse in tale Stato membro.
2. La parte che richiede l’esecuzione di una decisione resa in un altro
Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato
membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante
autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione solo se tale
rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro
dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.
Articolo 52
Autorità competenti in materia di esecuzione
La domanda di esecuzione è presentata all’autorità competente in
materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro
dell’esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione
in conformità dell’articolo 103.
Articolo 53
Esecuzione parziale
1. Una parte che richiede l’esecuzione di una decisione può richiederne l’esecuzione parziale.
2. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e
l’esecuzione è stata negata per uno o alcuni di essi, l’esecuzione è
comunque possibile per le parti della decisione non interessate dal
diniego.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non possono essere usati per
dare esecuzione a una decisione che dispone il ritorno di un minore
senza che sia data esecuzione anche a eventuali provvedimenti
provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti al fine di
proteggere il minore dal rischio di cui all’articolo 13, primo comma,
lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.
Articolo 54
Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita
1. Le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità
giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione possono stabilire
modalità pratiche volte a organizzare l’esercizio del diritto di
visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano
insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità
giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e
a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta
decisione.
2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di
essere applicabili a seguito di una decisione successiva resa dalle
autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del
merito.
Articolo 55
Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione
1. Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro
Stato membro, l’opportuno certificato rilasciato ai sensi degli
articoli 36 o 47 è notificato o comunicato alla persona nei cui
confronti è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. Il
certificato è corredato della decisione qualora questa non sia già
stata notificata o comunicata a detta persona e, se del caso, dei
dettagli delle modalità pratiche di cui all’articolo 54, paragrafo 1.
2. Qualora la notifica o comunicazione debba essere effettuata in uno
Stato membro diverso da quello di origine, la persona nei cui confronti
è chiesta l’esecuzione può chiedere una traduzione o traslitterazione
di quanto segue:
a) la decisione, al fine di contestarne l’esecuzione;
b) se del caso, il contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato a norma dell’articolo 47,
se non sono redatti o accompagnati da una traduzione o traslitterazione
in una lingua a essa comprensibile o nella lingua ufficiale dello Stato
membro in cui risiede abitualmente oppure, laddove tale Stato membro
abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali del luogo in cui risiede abitualmente.
3. Quando si chiede una traduzione o traslitterazione ai sensi del
paragrafo 2, non può essere adottato alcun provvedimento di esecuzione,
a eccezione dei provvedimenti cautelari, fino a che la persona nei cui
confronti è chiesta l’esecuzione abbia ricevuto detta traduzione o
traslitterazione.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella misura in cui la decisione
e, se del caso, il certificato di cui al paragrafo 1 siano già stati
notificati o comunicati alla persona nei cui confronti è chiesta
l’esecuzione conformemente ai requisiti di traduzione o
traslitterazione di cui al paragrafo 2
S o t t o s e z i o n e 2
S o s p e n s i o n e d e l p r o c e d i m e n t o d i e s e c u z i o n e e d i n i e g o d e l l ’ e s e c u z i o n e
Articolo 56
Sospensione e diniego
1. D’ufficio, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta
l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del
minore in questione, l’autorità competente per l’esecuzione o
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione sospende
il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è
sospesa nello Stato membro d’origine.
2. Su istanza della parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o,
se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione,
l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale
dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in parte,
il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:
a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria;
b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto;
c) è stata proposta una domanda di diniego dell’esecuzione a norma dell’articolo 41, 50 o 57;
d) la parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha chiesto,
conformemente all’articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a
norma dell’articolo 47.
3. Se sospende il procedimento di esecuzione per il motivo di cui al
paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o
l’autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale deve
essere proposta un’eventuale impugnazione.IT L 178/36 Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea 2.7.2019
4. In casi eccezionali, su istanza della persona nei cui confronti è
chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale,
del minore in questione o di un’altra parte interessata che agisce
nell’interesse superiore del minore, l’autorità competente in materia
di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può sospendere il
procedimento di esecuzione se l’esecuzione esporrebbe il minore a un
grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti
temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in
virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze.
L’esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4, prima di rifiutare l’esecuzione ai
sensi del paragrafo 6, l’autorità competente in materia di esecuzione o
l’autorità giurisdizionale adotta tutte le misure adeguate per
facilitare l’esecuzione conformemente al diritto e alle procedure
nazionali nonché all’interesse superiore del minore.
6. Se il grave rischio di cui paragrafo 4 ha carattere permanente,
l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità
giurisdizionale può, su richiesta, rifiutare l’esecuzione della
decisione.
Articolo 57
Motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione ai sensi del diritto nazionale
I motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione previsti dal diritto
dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano
incompatibili con l’applicazione degli articoli 41, 50 e 56.
Articolo 58
Competenza delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell’esecuzione
1. La domanda di diniego dell’esecuzione fondata sull’articolo 39 è
proposta all’autorità giurisdizionale comunicata da ciascuno Stato
membro alla Commissione conformemente all’articolo 103. La domanda di
diniego dell’esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi
dal presente regolamento è proposta all’autorità giurisdizionale o
all’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione
conformemente all’articolo 103.
2. La competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale o
dell’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione
conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato
membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 1 del
presente articolo.
Articolo 59
Domanda di diniego dell’esecuzione
1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento,
il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego
dell’esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro
dell’esecuzione.
2. Il richiedente fornisce all’autorità competente in materia di
esecuzione o all’autorità giurisdizionale una copia della decisione e,
ove applicabile e possibile, l’apposito certificato rilasciato ai sensi
dell’articolo 36 o 47.
3. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità
giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che
fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la
traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero
dell’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 o 47 che
specifica l’obbligo da eseguire.
4. Se l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità
giurisdizionale non è in grado di procedere senza tale traduzione o
traslitterazione, può, se necessario, esigere dal richiedente che
fornisca, in conformità dell’articolo 91, tale la traduzione o la
traslitterazione della decisione.
5. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità
giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti
di cui al paragrafo 2 qualora:
a) ne sia già in possesso; o
b) ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/37
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente in
materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può imporre
all’altra parte di fornire tali documenti.
6. La parte che richiede il diniego dell’esecuzione di una decisione
resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito
postale nello Stato membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad
avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione
solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello
Stato membro dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle
parti.
Articolo 60
Procedure rapide
L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità
giurisdizionale procede senza indebito ritardo al trattamento della
domanda di diniego dell’esecuzione.
Articolo 61
Contestazione o impugnazione
1. Ciascuna delle parti può contestare o impugnare una decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione.
2. La contestazione o impugnazione è proposta davanti all’autorità o
all’autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro
dell’esecuzione alla Commissione, conformemente all’articolo 103, come
l’autorità on l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere
proposta tale contestazione o impugnazione.
Articolo 62
Ulteriore contestazione o impugnazione
Una decisione resa sulla contestazione o impugnazione può essere
impugnata a sua volta unicamente da una contestazione o impugnazione se
l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale si deve presentare
l’ulteriore contestazione o impugnazione è stata comunicata dallo Stato
membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 103.
Articolo 63
Sospensione del procedimento
1. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità
giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta la domanda di diniego
dell’esecuzione o l’impugnazione a norma dell’articolo 61 o
dell’articolo 62 può sospendere il procedimento di esecuzione per uno
dei motivi seguenti:
a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria;
b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; o
c) la persona nei confronti della quale è chiesta l’esecuzione ha
chiesto conformemente all’articolo 48 la revoca di un certificato
rilasciato a norma dell’articolo 47.
2. Se sospende il procedimento per il motivo di cui al paragrafo 1,
lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità
giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
SEZIONE 4
Atti pubblici e accordi
Articolo 64
Ambito d’applicazione
La presente sezione si applica in materia di divorzio,
separazione personale e responsabilità genitoriale agli atti pubblici
che sono stati formalmente redatti o registrati, e agli accordi che
sono stati registrati, in uno Stato membro che assume la competenza ai
sensi del capo II.
Articolo 65
Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi
1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di
separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti
nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati
membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La
sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se
diversamente disposto nella presente sezione.
2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità
genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia
esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti
negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di
esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di
conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.
Articolo 66
Certificato
1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente
dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente
all’articolo 103 procedono, su istanza di parte, al rilascio di un
certificato per un atto pubblico o un accordo:
a) in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato VIII;
b) in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato IX.
Il certificato di cui alla lettera b) contiene una sintesi
dell’obbligazione esecutiva riportata nell’atto pubblico o nell’accordo.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto se ricorrono le condizioni seguenti:
a) lo Stato membro che ha autorizzato l’autorità pubblica o altra
autorità a redigere formalmente o registrare l’atto pubblico o a
registrare l’accordo è competente ai sensi del capo II; e
b) l’atto pubblico o l’accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro.
3. In deroga al paragrafo 2, in materia di responsabilità genitoriale
il certificato può non essere rilasciato solo se vi sono indicazioni
che il contenuto dell’atto pubblico o dell’accordo sia contrario
all’interesse superiore del minore.
4. Il certificato è compilato nella lingua dell’atto pubblico o
dell’accordo. Può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale
delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non
crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale o per l’autorità
competente che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la
traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
5. Qualora il certificato non sia prodotto, l’atto pubblico o l’accordo non è riconosciuto o eseguito in un altro Stato membro.
Articolo 67
Rettifica e revoca del certificato
1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente
dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente
all’articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere
d’ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o
un’omissione, sussiste una discrepanza tra l’atto pubblico o l’accordo
e il certificato.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d’ufficio, revoca il
certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei
requisiti stabiliti all’articolo 66.
3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla
rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto
dello Stato membro d’origine.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 178/
Articolo 68
Motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione
1. Il riconoscimento di un atto pubblico o di un accordo in materia di separazione personale o divorzio è negato se:
a) il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
b) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo
tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento à
invocato; o
c) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo
anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un
paese terzo, purché la decisione, l’atto pubblico o l’accordo anteriore
soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato
membro in cui il riconoscimento à invocato.
2. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale è negato:
a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il
riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello
Stato membro in cui il riconoscimento à invocato;
b) su richiesta della persona che ritiene che l’atto pubblico o
l’accordo sia lesivo della propria responsabilità genitoriale, se
l’atto pubblico è stato redatto o registrato, o l’accordo è stato
concluso e registrato, senza aver coinvolto tale persona;
c) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto
pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità
genitoriale emesso nello Stato membro in cui si invoca il
riconoscimento o si richiede l’esecuzione;
d) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto
pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità
genitoriale emesso in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il
minore risieda abitualmente, a condizione che quest’ultima decisione,
atto pubblico o accordo soddisfi le condizioni prescritte per il
riconoscimento nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o
si richiede l’esecuzione.
3. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo
in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l’atto
pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l’accordo è stato
registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data
la possibilità di esprimere la propria opinione.
SEZIONE 5
Altre disposizioni
Articolo 69
Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine
Non si può procedere al riesame della competenza
giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro
d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’articolo 38,
lettera a), e all’articolo 39, lettera a), non può essere applicato
alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.
Articolo 70
Divergenze fra leggi applicabili
Il riconoscimento di una decisione in materia
matrimoniale non può essere negato perché la legge dello Stato membro
in cui il riconoscimento è invocato non prevede per i medesimi fatti il
divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio.IT L
178/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.7.2019
Articolo 71
Divieto di riesame del merito
In nessun caso la decisione resa in un altro Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 72
Impugnazione in determinati Stati membri
Qualora una decisione sia stata resa in Irlanda, a
Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile
nello Stato membro d’origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai
sensi del presente capo.
Articolo 73
Spese
Il presente capo si applica altresì alla
determinazione dell’importo delle spese per i procedimenti instaurati
in base al presente regolamento nonché all’esecuzione di qualsiasi
decisione relativa a tali spese.
Articolo 74
Patrocinio a spese dello Stato
1. L’istante che nello Stato membro d’origine ha
usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o
dell’esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui
all’articolo 30, paragrafo 3, e agli articoli 40 e 59, dell’assistenza
più favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dalla legge dello
Stato membro dell’esecuzione.
2. L’istante che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un
procedimento gratuito dinanzi a un’autorità amministrativa comunicata
alla Commissione conformemente all’articolo 103 beneficia, nei
procedimenti previsti all’articolo 30, paragrafo 3, 40, e 59, del
patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1 del
presente articolo. A tal fine, tale parte presenta una dichiarazione
dell’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che la
parte soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto
o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dalle
spese.
Articolo 75
Cauzione o deposito
Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o
depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l’esecuzione in
uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro
a motivo della sua qualità di straniero o del difetto di residenza
abituale nello Stato membro dell’esecuzione.
CAPO V
COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Articolo 76
Designazione delle autorità centrali
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità
centrali incaricate di assisterlo nell’applicazione del presente
regolamento in materia di responsabilità genitoriale e ne specifica le
competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia
designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero, di norma,
essere inviate direttamente all’autorità centrale competente. Se una
comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente,
quest’ultima la inoltra all’autorità centrale competente e informa il
mittente al riguardo.
Articolo 77
Compiti generali delle autorità centrali
1. Le autorità centrali mettono a disposizione
informazioni sull’ordinamento, sulle procedure e sui servizi
disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità
genitoriale e adottano le misure che ritengono appropriate per
migliorare l’applicazione del presente regolamento.IT 2.7.2019 Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 178/41
2. Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione
tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli
obiettivi del presente regolamento.
3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, si può ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Articolo 78
Richieste tramite le autorità centrali
1. Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità
centrale di un altro Stato membro, cooperano nell’ambito di singoli
casi per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le richieste ai sensi del presente capo possono essere effettuate da
un’autorità giurisdizionale o da un’autorità competente. Le richieste
ai sensi dell’articolo 79, lettere c) e g), e dell’articolo 80,
paragrafo 1, lettera c), possono essere effettuate anche dai titolari
della responsabilità genitoriale.
3. Ad eccezione dei casi urgenti e fatto salvo l’articolo 86, le
richieste ai sensi del presente capo sono presentate all’autorità
centrale dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale richiedente o
dell’autorità competente richiedente, o dello Stato membro in cui
risiede abitualmente il richiedente.
4. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle
autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o
regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di
uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta
nelle loro relazioni reciproche.
5. Il presente capo non preclude al titolare della responsabilità
genitoriale di adire direttamente le autorità giurisdizionali di un
altro Stato membro.
6. Gli articoli 79 e 80 non impongono in alcun caso all’autorità
centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge
dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità
giudiziarie.
Articolo 79
Compiti specifici delle autorità centrali richieste
Le autorità centrali richieste provvedono,
direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità
competenti o altri enti:
a) prestare assistenza, conformemente al diritto e alle procedure
nazionali, nella localizzazione del minore quando risulta che questi si
potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto e tale
informazione è necessaria per soddisfare una domanda o una richiesta ai
sensi del presente regolamento;
b) a raccogliere e scambiare informazioni pertinenti nell’ambito di
procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi
dell’articolo 80;
c) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità
genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni sul territorio dell’autorità centrale richiesta,
relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del
minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il
patrocinio a spese dello stato;
d) a facilitare la comunicazione tra le autorità giurisdizionali, le
autorità competenti e altri enti coinvolti, in particolare ai fini
dell’applicazione dell’articolo 81;
e) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, se
del caso, in particolare ai fini dell’applicazione degli articoli 12,
13, 15 e 20;
f) a fornire informazioni e sostegno utili all’applicazione
dell’articolo 82 da parte delle autorità giurisdizionali e delle
autorità competenti; e
g) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità
genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di
risoluzione alternativa delle controversie, e ad agevolare a tal fine
la cooperazione transfrontaliera.IT L 178/42 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Articolo 80
Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti
nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale
1. Su richiesta motivata, agendo direttamente o
tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri
enti, l’autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha o
aveva la residenza abituale o in cui si trova o trovava:
a) trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette una relazione:
i) sulla situazione del minore;
ii) sugli eventuali procedimenti in corso in materia di responsabilità genitoriale sul minore; o
iii) sulle decisioni adottate in materia di responsabilità genitoriale sul minore;
b) fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei
procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato
membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un
genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere
idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo
richiede; o
c) può chiedere all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente
del suo Stato membro di esaminare l’opportunità di adottare misure
volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
2. Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo,
l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intenda adottare
o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che
la residenza del minore sia stata trasferita in un altro Stato membro o
che il minore si trovi in un altro Stato membro, informa le autorità
giurisdizionali o le autorità competenti dell’altro Stato membro quanto
al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali
informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le
autorità centrali.
3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti
supplementari sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale
dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue
ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del
luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua
che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati
membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente
all’articolo 103.
4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le
informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità centrale
richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Articolo 81
Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può
chiedere alle autorità giurisdizionali o alle autorità competenti di un
altro Stato membro di prestare assistenza nell’attuazione di una
decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del
presente regolamento, in particolare per assicurare l’esercizio
effettivo di un diritto di visita.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 e gli eventuali documenti di
accompagnamento sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale
dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue
ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del
luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua
che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati
membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente
all’articolo 103.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
178/43
Articolo 82
Collocamento del minore in un altro Stato membro
1. Qualora un’autorità giurisdizionale o un’autorità
competente intenda collocare il minore in un altro Stato membro,
ottiene preventivamente il consenso dell’autorità competente di
quest’altro Stato membro. A tal fine, l’autorità centrale dello Stato
membro richiedente trasmette all’autorità centrale dello Stato membro
richiesto in cui il minore deve essere collocato una richiesta di
consenso che comprende una relazione sul minore e i motivi della
proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull’eventuale
finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione che ritiene
pertinente, come ad esempio la durata prevista del collocamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il minore debba essere collocato presso un genitore.
Gli Stati membri possono decidere che la loro approvazione il loro
consenso ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per collocamenti
all’interno del proprio territorio presso determinate categorie di
prossimi congiunti, oltre ai genitori. Tali categorie sono comunicate
alla Commissione in conformità dell’articolo 103.
3. Le autorità centrali di un altro Stato membro possono informare
un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente che intende
collocare il minore dell’esistenza di uno stretto legame di
quest’ultimo con tale Stato membro. Ciò non pregiudica il diritto e le
procedure nazionali dello Stato membro che intende procedere al
collocamento.
4. La richiesta e gli eventuali documenti supplementari di cui al
paragrafo 1 sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale
dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue
ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del
luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua
che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati
membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente
all’articolo 103.
5. Il collocamento di cui al paragrafo 1 è disposto o organizzato dallo
Stato membro richiedente soltanto dopo che l’autorità centrale o
un’altra autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato
il consenso a tale collocamento.
6. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione
che concede o nega il consenso è trasmessa all’autorità centrale
richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
7. Le modalità per ottenere il consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.
8. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle
autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o
regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di
uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di
consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.
Articolo 83
Costo delle autorità centrali
1. L’assistenza delle autorità centrali a norma del presente regolamento è gratuita.
2. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente regolamento.
Articolo 84
Riunioni delle autorità centrali
1. Per facilitare l’applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate, in particolare,
dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia
civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE.IT L
178/44 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.7.2019
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 85
Ambito d’applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano al trattamento delle richieste e delle domande di cui ai capi da III a V.
Articolo 86
Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali
1. Ai fini del presente regolamento, le autorità
giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o
scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali
comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la
riservatezza delle informazioni.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi
mezzo l’autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in
particolare:
a) le comunicazioni ai fini degli articoli 12 e 13;
b) le informazioni a norma dell’articolo 15;
c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell’articolo 20;
d) le comunicazioni ai fini dei capi da III a V.
Articolo 87
Raccolta e trasmissione di informazioni
1. L’autorità centrale richiesta trasmette tutte le
domande, le richieste o le informazioni ivi contenute in materia di
responsabilità genitoriale o sottrazione internazionale di minori,
secondo il caso, conformemente al presente regolamento all’autorità
giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro o a un
intermediario, secondo il caso, conformemente al diritto e alle
procedure nazionali.
2. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente
al quale sono state trasmesse, conformemente al presente regolamento,
le informazioni di cui al paragrafo 1 può usarle esclusivamente per le
finalità del presente regolamento.
3. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente
che detiene le informazioni necessarie per il soddisfacimento di una
richiesta o di una domanda ai sensi del presente regolamento, o è
competente per la loro raccolta, all’interno dello Stato membro
richiesto, le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua
richiesta, nel caso in cui questa non abbia accesso diretto a dette
informazioni.
4. Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le
informazioni ottenute ai sensi del presente articolo all’autorità
centrale richiedente, conformemente al diritto e alle procedure
nazionali.
Articolo 88
Notifica all’interessato
L’obbligo di notifica all’interessato ai sensi
dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679 può
essere differito fino a quando la richiesta o la domanda non sia stata
soddisfatta qualora la notifica rischi di pregiudicare l’effettiva
soddisfazione della richiesta o della domanda ai sensi del presente
regolamento in merito alla quale erano state trasmesse le informazioni.
Articolo 89
Non divulgazione delle informazioni
1. Un’autorità centrale, un’autorità giurisdizionale o
un’autorità competente non divulgano né confermano le informazioni
raccolte o trasmesse ai fini dei capi da III a VI, se ritengono che
così facendo potrebbero compromettere la salute, l’incolumità o la
libertà del minore o di un’altra persona.IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 178/45
2. Le autorità centrali, le autorità giurisdizionali e le autorità
competenti degli altri Stati membri tengono conto della decisione
adottata in tal senso in uno in uno Stato membro, in particolare nei
casi di violenza domestica.
3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmissione di
informazioni da parte di autorità centrali e tra autorità centrali,
autorità giurisdizionali e autorità competenti nella misura necessaria
per adempiere agli obblighi di cui ai capi da III a VI.
Articolo 90
Legalizzazione o altra formalità analoga
Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.
Articolo 91
Lingue
1. Fatti salvi l’articolo 55, paragrafo 2, lettera a),
eventuali traduzioni o traslitterazioni richieste ai sensi del presente
regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro
interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali,
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento
giudiziario del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un
altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla
legge di quello Stato membro.
2. Le traduzioni o le traslitterazioni del contenuto traducibile dei
campi di testo libero dei certificati di cui agli articoli 29, 36, 47,
49 e 66 possono essere effettuate in qualunque altra lingua ufficiale
delle istituzioni dell’Unione europea che lo Stato membro interessato
abbia comunicato di accettare conformemente all’articolo 103.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue
ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla loro,
nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere
accettate.
4. Qualsiasi traduzione richiesta per le finalità dei capi III e IV è
effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati
membri.
CAPO VII
ATTI DELEGATI
Articolo 92
Modificazione degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 93 riguardo alle modifiche
degli allegati da I a IX allo scopo di aggiornarli o di apportarvi
modifiche tecniche.
Articolo 93
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 92 è
conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal
22 luglio 2019.
3. La delega di potere di cui all’articolo 92 può essere revocata in
qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.IT L
178/46 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli
esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi
stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13
aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 92 entra in vigore
solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due
mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che
non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi
su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati
da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o
della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
CAPO VIII
RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI
Articolo 94
Relazioni con altri strumenti
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del
presente articolo e degli articoli da 95 a 100, il presente regolamento
sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti
alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003,
concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal
presente regolamento.
2. La Finlandia e la Svezia hanno avuto facoltà di dichiarare, a norma
dell’articolo 59, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e fatte
salve le condizioni esposte alle lettere b) e c) di detta disposizione,
che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme di detto
regolamento, si sarebbe applicata in tutto o in parte la convenzione
del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e
Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in
materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo
finale. Le rispettive dichiarazioni di detti Stati membri sono state
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in allegato al
regolamento (CE) n. 2201/2003. Tali Stati membri possono dichiarare in
qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.
3. I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che
sarà concluso tra gli Stati membri di cui al paragrafo 2 su materie
disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli
stabiliti dal regolamento stesso.
4. È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in
base alla cittadinanza tra i cittadini dell’Unione europea.
5. Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso
la dichiarazione di cui al paragrafo 2, in base a un criterio di
competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo
II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le
disposizioni del capo III, sezione 1.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) copia degli accordi di cui al paragrafo 3, e delle relative leggi uniformi di applicazione;
b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi, di cui ai paragrafi 2 e 3.
Tali informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 95
Relazione con talune convenzioni multilaterali
Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il
presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura
in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:
a) convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei
minori;IT 2.7.2019 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 178/47
b) convenzione del Lussemburgo, dell’8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
c) convenzione dell’Aia, del 1 o giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;
d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell’affidamento.
Articolo 96
Relazione con la convenzione dell’Aia, del 1980
Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto
illecitamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale
aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento
illecito o del mancato ritorno, continuano ad applicarsi le
disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 integrate dalle
disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. Se una
decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno del minore ai
sensi della convenzione dell’Aia del 1980 deve essere riconosciuta ad
eseguita in un altro Stato membro in seguito a un ulteriore
trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si applica il capo
IV.
Articolo 97
Relazione con la convenzione dell’Aia del 1996
1. Nelle relazioni con la convenzione dell’Aia del 1996 il presente regolamento si applica:
a) fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il minore in
questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
b) per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una
decisione emessa da un ’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede
abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di
detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1,
a) se le parti hanno convenuto la competenza di un’autorità
giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996
in cui non si applica il presente regolamento, si applica l’articolo 10
di tale convenzione;
b) in relazione al trasferimento di competenza tra un’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro e un’autorità giurisdizionale di
uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si
applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di
tale convenzione;
c) se dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della
convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente
regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità
genitoriale nel momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il
medesimo oggetto, si applica l’articolo 13 di tale convenzione.
Articolo 98
Portata degli effetti
1. Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli
da 94 a 97 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate
dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente
regolamento, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 e del
1996, continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono
parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente
regolamento.
Articolo 99
Trattati con la Santa Sede
1. Il presente regolamento fa salvo il trattato
internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo,
firmato nella Città del Vaticano il 18 maggio 2004.IT L 178/48 Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. 2. Ogni decisione relativa
all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al
paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV,
sezione 1, sottosezione 1 del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai
trattati internazionali seguenti conclusi con la Santa Sede:
a) «Concordato lateranense», dell’11 febbraio 1929, tra l’Italia e la
Santa Sede, modificato dall’accordo con protocollo aggiuntivo, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984;
b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979;
c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul
riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle
decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali
matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con
terzo protocollo aggiuntivo del 27 gennaio 2014.
4. La Spagna, l’Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento
delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli
applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in
base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 100
Disposizioni transitorie
1.
Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti
pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi registrati il
o posteriormente al 1 o agosto 2022
2. Il regolamento (CE) n. 2201/2003
continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli
atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono
divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi
anteriormente al 1 o agosto 2022 e che rientrano nel suo ambito di
applicazione.
Articolo 101
Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 2 agosto 2032, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una
relazione sulla valutazione a posteriori del presente regolamento,
corredata se necessario di una proposta legislativa.
2. A partire dal 2 agosto 2025, gli Stati membri forniscono alla
Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla
valutazione del funzionamento e dell’applicazione del presente
regolamento concernenti:
a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di
responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi
enunciati nel presente regolamento;
b) in relazione alle domande di esecuzione di una decisione di cui
all’articolo 28, paragrafo 1, il numero di casi in cui l’esecuzione non
ha avuto luogo entro sei settimane dall’avvio del procedimento di
esecuzione;
c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione
ai sensi dell’articolo 40 e il numero di casi in cui è stato concesso
il diniego del riconoscimento;
d) il numero di domande di diniego dell’esecuzione di una decisione ai
sensi dell’articolo 58 e il numero di casi in cui è stato concesso il
diniego dell’esecuzione;
e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 61 e 62, rispettivamente.
Articolo 102
Stati membri con sistemi normativi plurimi
Qualora in uno Stato membro vigano, in unità
territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme
per questioni disciplinate dal presente regolamento:
a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va
inteso come riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale;
b) ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento
all’appartenenza all’unità territoriale designata dalla legge di detto
Stato membro.
c) ogni riferimento all’autorità dello Stato membro va inteso come
riferimento all’autorità di un’unità territoriale interessata di tale
Stato membro;
d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso
come riferimento alle norme dell’unità territoriale in cui si invocano
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione.
Articolo 103
Informazioni da comunicare alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) le autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3) e all’articolo 74, paragrafo 2;
b) le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i
certificati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 66,
nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i
certificati di cui all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 48,
paragrafo 1, all’articolo 49, e all’articolo 66, paragrafo 3, in
combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 1;
c) le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 30, paragrafo 3,
all’articolo 52, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 58,
paragrafo 1, e all’articolo 62 nonché le autorità e le autorità
giurisdizionali di cui all’articolo 61, paragrafo 2;
d) le autorità competenti per l’esecuzione di cui all’articolo 52;
e) i mezzi d’impugnazione di cui agli articoli 61e 62;
f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 76;
g) se del caso, le categorie di prossimi congiunti di cui all’articolo 82, paragrafo 2;
h) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all’articolo 91, paragrafo 3;
i) le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 80,
paragrafo 3, all’articolo 81, paragrafo 2, all’articolo 82, paragrafo
4, e all’articolo 91, paragrafo 2.IT L 178/50 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 2.7.2019
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 23 aprile 2021
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il
portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni
di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti.
Articolo 104
Abrogazione
1. Fatto salvo l’articolo 100, paragrafo 2, del
presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2201/2003 è abrogato a
decorrere dal 1 o agosto 2022.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura
nell’allegato X.
Articolo 105
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dal 1 agosto 2022, ad eccezione
degli articoli 92, 93 e 103 che si applicano dal 22 luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai
trattati.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019.
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTONI